COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 103 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Reclamo proposto dalla Polisportiva S. Maria avverso la decisione del G.S. Territoriale di Firenze che ha squalificato il sig. Ettaro Filippo fino al 07.03.2009 (2 mesi). C.U. n° 25 del 08.01.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 103 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Reclamo proposto dalla Polisportiva S. Maria avverso la decisione del G.S. Territoriale di Firenze che ha squalificato il sig. Ettaro Filippo fino al 07.03.2009 (2 mesi). C.U. n° 25 del 08.01.2009. Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al sig. Ettaro Filippo poiché a fine gara si avvicinava al D.G. ed in segno di scherno gli sfilava la maglia della divisa dai pantaloni, proferendo nel contempo frase irriguardosa nei confronti del medesimo D.G. Avverso tale provvedimento reclama la Polisportiva S. Maria, “sgomenta” per la sanzione comminata. Asserisce che il gesto del calciatore sia stato solo scherzoso e amichevole, precisando i rapporti di conoscenza fra il giocatore e lo stesso D.G.. Evidenzia che il tesserato abbia solo toccato la maglia dell'arbitro, senza sfilarla. Il Direttore di gara, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, ha confermato il rapporto di conoscenza con il calciatore – ridimensionandolo non poco, per quanto occorrer possa – ma soprattutto ha confermato come il calciatore gli abbia effettivamente sfilato la maglietta, profferendo la frase risultante agli atti. Il reclamo non merita accoglimento. La sanzione decisa dal Giudice Sportivo, infatti, appare del tutto congrua. Invero, anche se non vi è stato alcun intento violento – e su questo punto la Commissione può anche essere d'accordo – è evidente il gesto di scherno e irriguardoso cui è stato pubblicamente sottoposto l'arbitro. Oltre alla circostanza, spesso dimenticata dai tesserati, che non vi è motivo per i calciatori di venire a contatto con il D.G., quanto compiuto (gesto e frase proferita) ha senz'altro leso la dignità dell'arbitro in quel momento, davanti ai compagni, agli avversari, e a quanti altri presenti. Si rileva che la circostanza che il giocatore conoscesse il D.G. non lo autorizzava ad alcuna confidenza, anzi, avrebbe dovuto far si che i ruoli fossero ancor di più rispettati; il tutto senza tener conto delle potenziali conseguenze che possono scatenarsi da qualsiasi gesto sopra le righe nei confronti del Direttore di Gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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