COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEI SIGG.RI IANNAMICO DOMENICO E BARLAFANTE PAOLO NELLA LORO QUALITA’ DI PRESIDENTI, RISPETTIVAMENTE DELLA S.S. FARESINA E DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIPATEATINA, I PRIMI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., LE SECONDE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEI SIGG.RI IANNAMICO DOMENICO E BARLAFANTE PAOLO NELLA LORO QUALITA’ DI PRESIDENTI, RISPETTIVAMENTE DELLA S.S. FARESINA E DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIPATEATINA, I PRIMI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., LE SECONDE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA. Con nota del 21.10.08, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri Iannamico Domenico e Barlafante Paolo, in qualità di Presidenti rispettivamente delle società S.S. Faresina e della A.S.D. Ripateatina, oggi A.S.D. Teate Ripateatina, nonché le stesse società, per rispondere, i primi, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli artt. 33 e 38, comma I, del regolamento del Settore tecnico e dell’art. 38, comma IV, N.O.I.F., per avere consentito, nella stagione 2007 – 2008 che il Sig. Albano Ambrosini si tesserasse come calciatore per la S.S. Faresina, nonché come massaggiatore per la Ripateatina, mentre, per la stagione sportiva 2008 – 2009, si tesserasse come calciatore della S.S. Varesina, il tutto senza avere chiesto al Settore Tecnico della F.I.G.C. di essere sospeso dall’albo; le società per responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta posta in essere dai propri Presidenti. Con atto di deferimento del 4.11.08, ritualmente notificato, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 2.2.09, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza nessuno compariva per i soggetti deferiti, né questi ultimi facevano pervenire scritti difensivi, mentre, per la Procura Federale, comparivano i sostituti procuratori Manca e Raffaele, i quali concludevano per l’affermazione delle responsabilità in capo ai soggetti deferiti, con conseguente applicazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi due per i presidenti e dell’ammenda di € 400,00 per le società. Osserva la Commissione che la contestata violazione risulta “per tabulas” e che la mancata comparizione da parte dei soggetti deferiti, nonché il mancato invio di deduzioni difensive, sono sintomatiche della responsabilità degli stessi. Non priva di significato, peraltro, è la circostanza che il Sig. Ambrosini Albano che, con il suo comportamento, ha dato origine alla vicenda di cui si discute, abbia patteggiato la sanzione della squalifica fino al 31.3.09, dinanzi al competente organo disciplinare del Settore Tecnico (vedi C.U. F.I.G.C. n° 58). Quanto alle sanzioni, la Commissione, in aderenza alle richieste avanzate dai rappresentanti della Procura Federale, ritiene equo infliggere ai Sigg.ri Iannamico Domenico e Barlafante Paolo, in qualità di Presidenti rispettivamente delle società S.S. Faresina e della A.S.D. Ripateatina, oggi A.S.D. Vis Teate Ripateatina, la sanzione dell’inibizione per mesi due e, alle società, l’ammenda di € 400,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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