COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI DELLA SOCIETA’ CRETONE CASTELCHIODATO TEODORI GIUSEPPE, TOZZI GIANLUIGI, D’ANTONI ALESSANDRO, ALFANO FABRIZIO E ROTILI FEDERICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 4 COMMA 2 E 12 COMMA 5 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI DELLA SOCIETA’ CRETONE CASTELCHIODATO TEODORI GIUSEPPE, TOZZI GIANLUIGI, D’ANTONI ALESSANDRO, ALFANO FABRIZIO E ROTILI FEDERICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 4 COMMA 2 E 12 COMMA 5 C.G.S. Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale dei calciatori indicati in epigrafe per violazione da parte dei calciatori dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e della Società CRETONE CASTELCHIODATO per violazione degli artt. 4 comma 2 e 12 del CGS. Nell’atto del 14.11.2008 e l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte ai fatti accaduti al termine dell’incontro del Campionato Juniores Provinciale di Roma CRETONE CASTEL CHIODATO – REAL TOR SAPIENZA del 2.2.2008, in cui un gruppo di giovani di circa 10/12 persone tra cui 5 calciatori della Società CRETONE CASTELCHIODATO si appostava nei pressi di una curva posta a circa un chilometro dal campo di gioco lungo la strada dove sarebbe passato il pullman della POL. REAL TOR SAPIENZA, all’indirizzo del quale lanciavano numerosi sassi causando danni alla fiancata ed ai finestrini del mezzo. Successivamente i calciatori indicati in oggetto si presentavano spontaneamente dinanzi al collaboratore della Procura Federale per ammettere le loro responsabilità, confessando di aver partecipato all’azione di danneggiamento del pullman, con dichiarazioni concordanti con quelle rilasciate dai Dirigenti della Società CRETONE CASTELCHIODATO e con quelle verbalizzate dai Carabinieri della Stazione di Palombara Sabina. Sono state appurate le singole responsabilità come segue: - i calciatori TEODORI GIUSEPPE, D’ANTONI ALESSANDRO e TOZZI GIANLUIGI partecipavano all’azione lanciando un sasso verso il pullman della POL. REAL TOR SAPIENZA; - i calciatori ALFANO FABRIZIO e ROTILI FEDERICO partecipavano all’azione non lanciando alcun oggetto all’indirizzo del pullman. L’Organo requirente pone in evidenza che il Presidente della Società CRETONE CASTELCHIODATO a seguito dell’increscioso episodio di violenza, disponeva il ritiro della squadra dal Campionato, attuando tale condotta con l’intenzione di stigmatizzare e punire il gesto compiuto, facendosi carico della sanzione di € 1.500 previsto per il ritiro della squadra dal Campionato. I colpevoli si sono dimostrati pentiti per la condotta posta in essere ed hanno, inoltre, provveduto a risarcire integralmente il danno cagionato. La Procura Federale riteneva quindi sussistente la responsabilità ascritta ai calciatori sopra citati e di contro, per responsabilità oggettiva, la Società CRETONE CASTELCHIODATO. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura, per i deferiti nessuno era presente e tanto meno gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive. Il Rappresentante della Procura, nelle sue conclusioni insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva per i calciatori TEODORI GIUSEPPE, D’ANTONI ALESSANDRO, TOZZI GIANLUIGI 6 mesi di squalifica e per la società CRETONE CASTELCHIODATO l’ammenda di € 1.500. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste. Si vuole tenere in particolare evidenza l’atteggiamento, come tra l’altro risulta dall’atto di deferimento, particolarmente collaborativi degli incolpati i quali si sono resi conto della gravità del gesto compiuto, partecipando anche al risarcimento del danno provocato. La società CRETONE CASTELCHIODATO ha anche adottato una decisione molto significativa disponendo il ritiro della squadra dal Campionato. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene quindi di meglio adeguare le sanzioni nei confronti dei responsabili e conseguentemente DELIBERA Di prosciogliere da ogni addebito la Società CRETONE CASTELCHIODATO. Di comminare ai calciatori TEODORI GIUSEPPE, D’ANTONI ALESSANDRO, TOZZI GIANLUIGI la squalifica per 2 mesi ed ai calciatori ALFANO FABRIZIO e ROTILI FEDERICO la squalifica per mesi 1. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione Si comunichi.
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