COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Deferimento dei signori Bitetti Gabriele, già presidente Pol. Borgorosso ora consigliere, e Porcù Francesco, all’epoca dei fatti responsabile tecnico della società stessa, per violazione dell’art. 1/1 CGS oltre alla Polisportiva Borgorosso Arenzano per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 - Deferimento dei signori Bitetti Gabriele, già presidente Pol. Borgorosso ora consigliere, e Porcù Francesco, all’epoca dei fatti responsabile tecnico della società stessa, per violazione dell'art. 1/1 CGS oltre alla Polisportiva Borgorosso Arenzano per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. Con atto del 13 Novembre 2008, il Vice Procuratore ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare: • Bitetti Gabriele, presidente all’epoca dei fatti ed attualmente consigliere della società Polisportiva Borgorosso; • Porcù Francesco, all’epoca dei fatti responsabile tecnico del settore giovanile della stessa società; per rispondere, il primo della violazione dell’art. 1/1 del C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 3 delle N.O.I.F. per aver sottoscritto, per la stagione 2006/2007 il cartellino di tesseramento del calciatore Eusepi Sergio, nato a Roma il 9.2.1993 e quindi soggetto di minore età, attestandone, di fatto, la residenza in Arenzano (GE); il Porcù per rispondere della violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 3 delle N.O.I.F. per aver curato e depositato presso il Comitato Provinciale di Genova la documentazione relativa al tesseramento del sopra citato calciatore. Il tutto conseguendo la convalida del tesseramento del calciatore minore Eusepi Sergio, tesseramento in seguito rivelatosi irregolare perché ottenuto senza che alla documentazione depositata fosse allegato il certificato di residenza del giocatore, obbligatorio a’ sensi del citato art. 40 comma 3 delle N.O.I.F. Con lo stesso atto è stata deferita la Società per responsabilità diretta e oggettiva. All’odierna riunione sono comparsi i due incolpati e l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale. Omessa, col consenso delle parti, la lettura dell’atto di deferimento, il P.F. ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Bitetti Gabriele – inibizione temporanea per mesi quattro; - Porcù Francesco – inibizione temporanea per mesi sei; - Polisportiva Borgorosso: ammenda di € 2000. Entrambi i deferiti, nei rispettivi interventi a difesa, hanno respinto le accuse ed hanno chiesto il proscioglimento. Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, la Commissione Disciplinare non può non rilevare come la maggior responsabilità del fatto illecito sia ascrivibile alla negligenza del Comitato Provinciale di Genova, che ha convalidato il tesseramento del calciatore minore Eusepi Sergio accettando una documentazione carente del prescritto certificato di residenza. Appare inoltre evidente la corresponsabilità del signor Bitetti Gabriele, legale rappresentante della Società e, come tale, sottoscrittore del cartellino dell’Eusepi. Altrettanto non si può invece affermare per il signor Francesco Porcù che all’epoca rivestiva, nella Polisportiva Borgorosso, la carica di responsabile tecnico del settore giovanile. Emerge infatti dagli atti che il ruolo del Porcù nella vicenda fu del tutto marginale, essendosi egli limitato a portare e depositare la documentazione presso il Comitato Provinciale, nel quale saltuariamente prestava opera di collaborazione. Consegue, pertanto, che le considerazioni conclusive dell’inquirente, fatte proprie dall’accusa, espresse in maniera congetturale ed in forma dubitativa, vanno respinte perché non supportate da prove certe atte a dimostrare il compimento, da parte del Porcù, del fatto illecito contestatogli. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, delibera:  di infliggere al Signor Bitetti Gabriele la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno (art. 19 punto 1 lett. h C.G.S.);  di condannare la Polisportiva Borgorosso, responsabile diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., al pagamento dell’ammenda di € 1000 (mille) (art. 18 punto 1 lett. b C.G.S).  di prosciogliere da ogni addebito il signor Francesco Porcù. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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