COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 30 – Deferimento dei Signori Luca Rolandi e Lorenzo Paoletti, calciatori tesserati ASD Rivasamba, e del signor Federici Emanuele dirigente A.C. Sammargheritese (ora fusa in ASD Rapallo) per viol. art. 1/1 CGS. Deferimento dell’ASD Rapallo per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/02/2009
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 30 - Deferimento dei Signori Luca Rolandi e Lorenzo Paoletti, calciatori tesserati ASD Rivasamba, e del signor Federici Emanuele dirigente A.C. Sammargheritese (ora fusa in ASD Rapallo) per viol. art. 1/1 CGS. Deferimento dell’ASD Rapallo per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.
Con atto del 21 Novembre 2008, il Vice Procuratore ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare:
• Luca Rolandi e Lorenzo Paoletti, calciatori tesserati per l’A.S.D. Rivasamba, il primo per violazione dell’art. 10 comma 10 del C.G.S. e dell’art. 1 comma 1 C.G.S., il Paoletti per violazione degli art. 7 e 16 dello Statuto Federale e dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per aver entrambi disputato nel febbraio-marzo 2008, nelle file dell’A.C. Sammargheritese (oggi fusa in ASD Rapallo ), due gare del torneo “Caravelle”;
• Emanuele Federici – dirigente ASD Rapallo – per violazione dell’art. 61 delle N.O.I.F. e dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver falsamente attestato la regolarità del tesseramento degli anzidetti calciatori nonostante fossero tesserati, nella stagione 2007-2008, per altra società;
• la società ASD Rapallo per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Dato corso agli incombenti istruttori, all’odierna riunione è presente il solo rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Marco Stefanini, il quale ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Luca Rolandi e Lorenzo Paoletti – calciatori tesserati par la soc. Rivasamba – squalifica per una giornata da scontarsi nel campionato di competenza;
- Emanuele Federici – dirigente ASD Rapallo – inibizione temporanea per mesi tre;
- ASD Rapallo – ammenda di € 400.
Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento la Commissione Disciplinare ritiene fondate le incolpazioni formulate dall’accusa, e ne accoglie le proposte sanzionatorie.
Per questi motivi delibera:
- di squalificare i calciatori Luca Rolandi e Lorenzo Paoletti per una giornata di gara;
- di inibire il dirigente dell’ASD Rapallo Emanuele Federici per mesi tre (art. 19 punto 1 lett. h C.G.S.);
- di comminare all’ASD Rapallo l’ammenda di € 400 (quattrocento) per responsabilità oggettiva (art. 18 punto 1 lett. b C.G.S).
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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