COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DORINZI ANDREA ED A.S.D. PICCHIO C/5 – BUCCI LUCA ED A.S. CALCIO A 5 CORINALDO – FAZI LORENZO ED U.S. ACLI – MANCINI TONINO ED A.S.D. CASTELBELLINO – PEROSINO IVANO ED A.S.D. PORTO SAN GIORGIO – BRAMUCCI MARIO ED A.S.D. LEOPARDI FALCONARA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DORINZI ANDREA ED A.S.D. PICCHIO C/5 - BUCCI LUCA ED A.S. CALCIO A 5 CORINALDO - FAZI LORENZO ED U.S. ACLI - MANCINI TONINO ED A.S.D. CASTELBELLINO - PEROSINO IVANO ED A.S.D. PORTO SAN GIORGIO - BRAMUCCI MARIO ED A.S.D. LEOPARDI FALCONARA. Con provvedimento del 16 ottobre 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • DORINZI ANDREA, Presidente dell’A.S.D. PICCHIO C/5; BUCCI LUCA, Presidente dell’A.S. CALCIO A 5 CORINALDO; FAZI LORENZO, Presidente dell’U.S. ACLI; MANCINI TONINO, Presidente dell’A.S.D. CASTELBELLINO; PEROSINO IVANO, Presidente dell’A.S.D. PORTO SAN GIORGIO; BRAMUCCI MARIO, Presidente dell’A.S.D. LEOPARDI FALCONARA: della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 32, comma 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LND per come richiamate al capitolo A16 – punto 1 – lett. e), e del C.U. n. 1 del 5.7.2007, capitolo 6, punto 5 a, lett. e) del C.R. Marche per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, al Campionato Allievi di calcio a 5 nella stagione sportiva 2007/2008; • A.S.D. PICCHIO C/5, A.S. CALCIO A 5 CORINALDO, U.S. ACLI, A.S.D. CASTELBELLINO, A.S.D. PORTO SAN GIORGIO ed A.S.D. LEOPARDI FALCONARA: per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte ai propri Presidenti. Con nota del 29 dicembre 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 2 febbraio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, la Castelbellino Calcio a 5 A.S.D. presentava una memoria difensiva, con la quale chiedeva un giudizio benevolo, deducendo: a) di avere partecipato, nella stagione sportiva 2007/2008, al Campionato Under 21 nazionale; b) l’impossibilità di partecipare all’attività giovanile obbligatoria per mancanza di atleti, visto il numero degli abitanti del Paese e la concorrenza delle altre attività sportive. Con memoria del 29 gennaio 2009, l’A.S.D. Calcio a 5 Corinaldo deduceva l’obiettiva difficoltà di reperire giovani, peraltro già impegnati con altre realtà sportive presenti nel Paese. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il sig. Corinzi Andrea, in proprio e quale legale rappresentante dell’ASD Picchio C/5. All’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, pervenendo all’accordo come da verbale di udienza. La Commissione, ritenute non sufficientemente afflittive e, quindi, non congrue le sanzioni indicate, deliberava di non accogliere dette istanze, disponendo la prosecuzione del procedimento. Il rappresentante della Procura Federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanna come da verbale di udienza. Invitate a concludere, le parti deferite intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, deducendo l’obiettiva difficoltà di reperire ragazzi già attratti da altra Società di Calcio a Cinque militante in serie “B” ed operante nella medesima città. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento; - rilevato che, in base alle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 1 del 1 luglio 2007 della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti e nel Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2007 del Comitato Regionale Marche, emanati in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c) delle NOIF e degli artt. 23 e 32, comma 1, del Regolamento della L.N.D., alle società di Calcio a 5 - serie C1 - è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi di calcio a cinque indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; - ritenuta sussistente la violazione ascritta alle società deferite; irrilevanti le argomentazioni dell’A.S.D. Calcio a 5 Corinaldo; attenuata la responsabilità dell’A.S.D. Castelbellino per avere partecipato al Campionato Under 21 nazionale; - ritenuto che l’omissione integra, per i Presidenti delle rispettive Società, gli estremi della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D.; - ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione di quanto sopra considerato. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni: • inibizione per giorni venti al sig. MANCINI TONINO; • inibizione per mesi uno ciascuno ai sigg. DORINZI ANDREA, BUCCI LUCA, FAZI LORENZO, PEROSINO IVANO E BRAMUCCI MARIO; • ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) all’A.S.D. Castelbellino; • ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna alle società: A.S.D. PICCHIO C/5, A.S. CALCIO A 5 CORINALDO, U.S. ACLI, A.S.D. PORTO SAN GIORGIO ed A.S.D. LEOPARDI FALCONARA. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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