COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SANTONI PAOLO, POLONI GIANLUCA, ROMANELLI LORENZO, MASSACCI ANTONIO, BRASILI MARCO ED A.P. FILOTTRANO CALCIO, A.S.D. MONTOTTONE, U.S.D. MONTERUBBIANESE, A.C. MONSAMPOLO, A.S.D. MONSAMPIETRO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SANTONI PAOLO, POLONI GIANLUCA, ROMANELLI LORENZO, MASSACCI ANTONIO, BRASILI MARCO ED A.P. FILOTTRANO CALCIO, A.S.D. MONTOTTONE, U.S.D. MONTERUBBIANESE, A.C. MONSAMPOLO, A.S.D. MONSAMPIETRO. Con provvedimento del 7 ottobre 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • SANTONI PAOLO, Presidente dell’A.P. Filottrano Calcio; POLONI GIANLUCA, Presidente dell’A.S.D. Montottone; ROMANELLI LORENZO, Presidente dell’U.S.D. Monterubbianese; MASSACCI ANTONIO, Presidente dell’A.C. Monsampolo; BRASILI MARCO, Presidente dell’A.S.D. Monsampietro: della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 32, comma 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LND per come richiamate al capitolo A4 – lett. f) e del C.U. n. 1 del 5.7.2007, punto 3C, lett. h) del C.R. Marche per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores-Under 18” nella stagione sportiva 2007/2008; • A.P. FILOTTRANO CALCIO, A.S.D. MONTOTTONE, U.S.D. MONTERUBBIANESE, A.C MONSAMPOLO, A.S.D. MONSAMPIETRO: per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte ai propri Presidenti. Con nota del 29 dicembre 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 2 febbraio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, Santoni Paolo e l’A.P. Filottrano Calcio, con unico atto, hanno fatto pervenire una memoria difensiva chiedendo il proscioglimento da ogni addebito ovvero, in subordine, il minimo della pena, deducendo: a) l’esiguo numero di tecnici e dirigenti a disposizione nella propria struttura societaria; b) la presenza nello stesso Paese - di circa diecimila abitanti - di altre due società sportive; c) la mancanza di spazi nell’utilizzo degli impianti sportivi disponibili a Filottrano. In data odierna l’A.S.D. Montottone Calcio faceva pervenire a questa Commissione una propria memoria difensiva. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e, per le parti deferite, i sigg.: Santoni Paolo, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.P. Filottrano Calcio; Romanelli Lorenzo, in proprio e quale legale rappresentante dell’U.S.D. Monterubbianese; Brasili Marco, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. Monsampietro. All’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, pervenendo all’accordo come da verbale di udienza. La Commissione, ritenute non sufficientemente afflittive e, quindi, non congrue le sanzioni indicate, deliberava di non accogliere dette istanze, disponendo la prosecuzione del procedimento. Il rappresentante della Procura Federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanna come da verbale di udienza. Invitate a concludere, le parti deferite, intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, in particolare: - Romanelli Lorenzo, in proprio e quale legale rappresentante dell’U.S.D. Monterubbianese, asseriva di avere svolto l’attività giovanile obbligatoria in collaborazione fattiva con la Società di puro settore Spes Val d’Aso; - Brasili Marco, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. Monsampietro, deduceva l’impossibilità di organizzare un’attività giovanile per la mancanza di ragazzi in un Paese di pochissimi abitanti; - Santoni Paolo, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.P. Filottrano Calcio si riportava alla memoria depositata, ribadendo le motivazioni già esposte. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento; - rilevato che, in base alle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 1 del 1 luglio 2007 della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti e nel Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2007 del Comitato Regionale Marche, emanati in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c) delle NOIF e degli artt. 23 e 32, comma 1, del Regolamento della L.N.D., alle società di Prima Categoria è fatto obbligo di svolgere attività giovanile con una propria squadra ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nonché all’attività giovanile della Lega; - ritenuta inammissibile per tardività, ex art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, la memoria presentata dall’A.S.D. Montottone Calcio; - ritenute irrilevanti le giustificazioni e le argomentazioni addotte dall’A.P. Filottrano Calcio e dall’A.S.D. Monsampietro; - ritenuta quindi sussistente la violazione ascritta alle società deferite A.P. Filottrano Calcio, A.S.D. Montottone, A.C. Monsampolo ed A.S.D. Monsampietro; - rilevato che l’U.S. Monterubbianese ha posto in essere forme collaborative con altre Società sportive; - ritenuto che l’omissione integra, per i Presidenti delle rispettive Società, gli estremi della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D.; - ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione di quanto sopra considerato. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni: • inibizione per giorni venti al sig. Romanelli Lorenzo; • inibizione per mesi uno ciascuno ai sigg.: Santoni Paolo, Poloni Gianluca, Massacci Antonio e Brasili Marco; • ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) all’U.S.D. Monterubbianese; • ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna alle società: A.P. Filottrano Calcio, A.S.D. Montottone, A.C. Monsampolo ed A.S.D. Monsampietro. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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