COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.81 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. DEFERIMENTO di SIMONE Gianfranco e A.S.D. G.S. RUFRAE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.81 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. DEFERIMENTO di SIMONE Gianfranco e A.S.D. G.S. RUFRAE Con atto n. 2568/1146pf07-08/GR/dl del 14 novembre 2008, la Procura Federale deferiva dinanzi a codesta Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Simone Gianfranco e la società A.S.D. G.S. Rufrae per rispondere: il primo, all’epoca dei fatti Presidente della società suddetta, della violazione dell’art. 5, commi 1, 4 e 6, lett. d), C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate sul giornale “Il Quotidiano” del 5.2.2008, espresso giudizi lesivi del prestigio e della onorabilità della classe arbitrale e delle istituzioni federali nel suo complesso; la seconda della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 2, del C.G.S. per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della comunicazione alle parti ed alla Procura Federale della riunione fissata per discutere del deferimento, ha dichiarato aperto il dibattimento. Sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, Avv. Raffaele Teodoro, il Sig. Simone Gianfranco, nonché il sig. Florio Michele, Presidente pro-tempore della società A.S.D. G.S. Rufrae, partecipante nell’annata calcistica in corso al campionato di seconda categoria regionale. In sede di audizione il Simone ha rappresentato che attualmente non riveste più la carica di Presidente della società ASD G.S. Rufrae ed ha smentito integralmente le frasi riportate nell’intervista pubblicata sul giornale “Il Quotidiano”. Ha riferito anche di aver richiesto immediatamente dopo la pubblicazione della intervista la rettifica, che, benché assicurato in tal senso dal direttore responsabile, non è stata poi riportata sul giornale. Il Presidente pro-tempore della attuale società A.S.D. G.S. Rufrae, subentrato al Simone al termine del campionato di eccellenza 2007-2008, ha fatto presente che ha saputo delle dichiarazioni rese dal Simone a suo tempo e, siccome la attuale società è stata iscritta al campionato di seconda categoria con tutto l’organico nuovo, tale società non deve essere ritenuta responsabile delle frasi ascritte al Presidente dell’epoca. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento e ha fatto rilevare che nessuna prova risulta agli atti della richiesta di rettifica da parte del Simone. Chiuso il dibattimento il rappresentante della Procura Federale ha concluso richiedendo le seguenti sanzioni a carico dei deferiti: la inibizione per sei mesi per il sig. Simone Gianfranco e l’ammenda di euro 1.000,00 per la società A.S.D. G.S. Rufrae. La Commissione Disciplinare si è riservata la decisione, che viene presa e depositata in pari data. DECISIONE La C.D. valutati i fatti posti a base del deferimento, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai deferiti presenti, della trasformazione subita dalla società, che dal campionato regionale di eccellenza è iscritta adesso al campionato regionale di seconda categoria, del fatto che agli atti non risultano provate la smentita delle dichiarazioni né la richiesta di rettifica delle stesse, ritiene equo graduare le sanzioni in considerazione della gravità delle dichiarazioni rese, delle modalità e della idoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio al prestigio della classe arbitrale e delle istituzioni federali. Quanto sopra porta a ridurre le sanzioni richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale del Molise delibera di infliggere al sig. Simone Gianfranco, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. G.S. Rufrae, la inibizione per mesi tre ed alla medesima società la sanzione della ammenda di euro 300,00. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle suddette sanzioni.
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