COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di GAETANO ADELFIO; Sig. LORENZO ADELFIO; Sig. VINCENZO D’AMICO – (TUTTI E TRE CALCIATORI TESSERATI A.C.S.D. COLOMBA BIANCA); Sig. ANTONINO FRAGALLI; Sig. GAETANO SUTERA (ENTRAMBI DIRIGENTI A.C.S.D. COLOMBA BIANCA); Sig. VINCENZO PITTI (CALCIATORE A.S. REALPALERMO); A.C.S.D. COLOMBA BIANCA; A.S. REALPALERMO – Procedimento 101/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
a carico di
GAETANO ADELFIO;
Sig. LORENZO ADELFIO;
Sig. VINCENZO D’AMICO – (TUTTI E TRE CALCIATORI TESSERATI A.C.S.D. COLOMBA BIANCA);
Sig. ANTONINO FRAGALLI;
Sig. GAETANO SUTERA (ENTRAMBI DIRIGENTI A.C.S.D. COLOMBA BIANCA);
Sig. VINCENZO PITTI (CALCIATORE A.S. REALPALERMO);
A.C.S.D. COLOMBA BIANCA;
A.S. REALPALERMO -
Procedimento 101/A
Considerato che la Procura Federale con nota 2567/743 del 14 Novembre 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S. anche con riferimento all’Art. 61 comma 1) N.O.I.F.- articolo 1 comma 3) C.G.S. - Art. 4 comma 2) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 13 Gennaio 2009 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza è presente soltanto il Sig. Giovanni Argiroffi (Presidente A.S. Realpalermo);
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Adelfio Gaetano e al Sig. Adelfio Lorenzo la squalifica a tutti gli effetti fino al 30.06.2009; ai Sigg.ri Fragalli Antonino e Sutera Gaetano l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 6 (sei);
Ai Sigg.ri D’Amico Vincenzo e PItti Vincenzo la squalifica a tutti gli effetti fino al 28.02.2009;
Alla Società A.C.S.D. Colomba Bianca l’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila);
Alla Società A.S. Relapalermo l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento);
Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: La Società A.S. Realpalermo ha prodotto una memoria difensiva con la quale dichiara di avere per suo conto, avvertito il Sig. Vincenzo Pitti della sua convocazione innanzi il collaboratore della Procura Federale;
Pertanto la di lui mancata presenza alla convocazione non è addebitabile alla Società di appartenenza; Ritenuto che le motivazioni sopra addotte da parte della Società A.S. Relpalermo non sono del tutto esimenti dalla responsabilità oggettiva ascrivibile alla stessa;
Che le rimanenti parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti e debitamente notificate;
DELIBERA:
di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
ai Sigg.ri Adelfio Gaetano e Adelfio Lorenzo (calciatori tesserati per la Società A.C.S.D. Colomba Bianca) la squalifica a tutti gli effetti fino al 30.06.2009;
Ai Sigg.ri Fragalli Antonino e Sutera Gaetano (Dirigenti tesserati per la Società A.C.S.D. Colomba Bianca) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 6 (sei);
Ai Sigg.ri D’Amico Vincenzo (calciatore della Società A.C.S.D. Colomba Bianca) e al Sig. Vincenzo Pitti (calciatore della Società A.S. Realpalermo) la squalifica a tutti gli effetti fino al 28.02.2009;
Alla Società A.C.S.D. Colomba Bianca l’ammenda di Euro 1.500,00= (millecinquecento);
Alla Società A.S. Realpalermo l’ammenda di Euro 250,00= (duecentocinquanta)
La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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