COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 69 della società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Squalifica calciatore GALLETTA Daniele fino al 31.01.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 69 della società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Squalifica calciatore GALLETTA Daniele fino al 31.01.2010). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l’assistente arbitrale a chiarimenti, il quale ha confermato il proprio rapporto; RILEVA che il calciatore Galletta Daniele si è reso protagonista di un deprecabile episodio di violenza nei confronti dell’assistente arbitrale, colpendolo con una testata, che provocava allo stesso una sensazione di dolore; che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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