COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 71 della società U.S.D. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 91 del 29.01.2009 (Squalifica calciatore CALABRESE Nicola per QUATTRO gare, squalifica calciatore MAIOLO Giandomenico per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 71 della società U.S.D. PETRIZZI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 91 del 29.01.2009 (Squalifica calciatore CALABRESE Nicola per QUATTRO gare, squalifica calciatore MAIOLO
Giandomenico per TRE gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca :
a) che il calciatore CALABRESE Nicola si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario;
b) che il calciatore MAIOLO Giandomenico, al termine della gara, scavalcava la rete di recinzione dirigendosi minaccioso verso il
pubblico, con il quale non veniva in contatto perché trattenuto;
considerato che i fatti, come sopra esposti, sono stati descritti in referto dall'arbitro;
constatata la congruità ed adeguatezza delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Maiolo
Giandomenico;
che può essere ridotta a tre giornate effettive di gara la sanzione inflitta al calciatore Calabrese Nicola;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CALABRESE Nicola a TRE giornate effettive;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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