COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 11/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 95 RECLAMO PROPOSTO DA UNITED CESENA avverso squalifica per 4 giornate calc. CASOLARO NICOLA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 30 del 5.2.2009 gara UNITED CESENA – NEW VECCHIAZZANO del 31.1.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 11/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 95 RECLAMO PROPOSTO DA UNITED CESENA avverso squalifica per 4 giornate calc. CASOLARO NICOLA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 30 del 5.2.2009 gara UNITED CESENA – NEW VECCHIAZZANO del 31.1.2009 La società UNITED CESENA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sottolineando che il calc.CASOLARO, dopo aver commesso un fallo da dietro, con conseguente espulsione, stringeva la mano all’avversario e si accingeva a fare altrettanto con l’arbitro, ma questi rifiutava. A fine gara l’equivoco veniva chiarito. Sostenendo che il calciatore non aveva nessuna intenzione di schernire l’arbitro, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto arbitrale si rileva che il calc.CASOLARO, capitano dell’UNITED CESENA, dopo aver commesso un grave fallo, alla comunicazione del provvedimento di espulsione, protestando, porgeva la mano all’arbitro, in segno di scherno e lasciava il campo molto lentamente; -ritenuto che il comportamento del calc.CASOLARO possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.CASOLARO NICOLA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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