COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 11/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES ECCELLENZA 96 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PALLAVICINO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 28.1.2009 gara VIRTUS PAVULLO – PALLAVICINO del 24.1.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 11/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES ECCELLENZA 96 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PALLAVICINO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 28.1.2009 gara VIRTUS PAVULLO – PALLAVICINO del 24.1.2009 L’U.S.PALLAVICINO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento invocando le “motivazioni di forza maggiore che non le hanno permesso di giungere al luogo previsto per la partita “. Asserisce che al momento della partenza, rendendosi conto delle avversità atmosferiche, ha chiamato i carabinieri della stazione di Zibello, che hanno sconsigliato di mettersi in viaggio. Hanno sentito anche la Protezione Civile che, in risposta, ha inviato un fax con la indicazione di allerta. “Nel momento in cui non ci è stato permesso di partire abbiamo rapidamente informato la squadra avversaria, che ci aveva garantito di telefonare al pronto AIA ed alla federazione” che, peraltro, aveva comunicato di non avere possibilità di intervento. Sottolinea anche di essere stata avvertita solamente nella tarda mattinata di venerdì 23.1.2009 del cambiamento di sede della gara ed ancora più tardi del cambiamento di orario; tutto ciò nella serata di venerdì. Chiede che la partita sia di nuovo messa in calendario. La Commissione, - premesso che se l’U.S.PALLAVICINO avesse voluto, nello specifico, invocare la causa di forza maggiore avrebbe dovuto attenersi a quanto dispone l’art. 55 comma 2 delle N.O.I.F.; - visti gli atti ufficiali; - ritenuto che la mancata presenza della squadra dell’U.S.PALLAVICINO al campo sul quale era programmata la gara in oggetto, per la quale, seppure in tempi molto ravvicinati, aveva ricevuto comunicazione del luogo e dell’orario di disputa della gara stessa, configura, agli effetti normativi, una rinuncia ex art. 53 delle N.O.I.F., rendendo con ciò applicabile l’art.17, comma 1, del C.G.S.; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta in primo grado, con la perdita della gara per 0 – 3 a carico dell’U.S.PALLAVICINO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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