COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA VIS SUBIACO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 64 DEL 15-1-2009 IN MERITO ALLA GARA VIS SUBIACO- NUOVA POL. SANPOLESE 1961 DEL 14-12-2008 CAMPIONATO DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA VIS SUBIACO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 64 DEL 15-1-2009 IN MERITO ALLA GARA VIS SUBIACO- NUOVA POL. SANPOLESE 1961 DEL 14-12-2008 CAMPIONATO DI I CATEGORIA Con la delibera impugnata il Giudice Sportivo respingeva il reclamo di primo grado avanzato dalla società Vis Subiaco e comminava alla stessa società l’ammenda di € 200,00 e la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nelle motivazioni il Giudice rilevava che la gara in questione era stata sospesa al 22’ del secondo tempo per la contemporanea espulsione di tre calciatori della squadra locale che, aggiunta alle precedenti due espulsioni a carico della stessa squadra già comminate, aveva ridotto il numero dei calciatori in campo al di sotto del minimo regolamentare. Inoltre si erano verificate intemperanze dei sostenitori locali, sia durante che al termine della gara, tanto che il direttore di gara era stato costretto a sostare negli spogliatoi per circa un’ora. Impugna tale deliberazione la Vis Subiaco che allega al reclamo una attestazione d’ufficio dell’Agente di Polizia Locale presente nell’impianto sportivo dall’inizio della gara che dichiara l’assoluta insussistenza di qualsivoglia problema di ordine pubblico sia durante che al termine della gara. Rileva la reclamante che l’Arbitro aveva immotivatamente sospeso la gara per ben 18 minuti al 13’ del secondo tempo e l’aveva poi ripresa per poi sospenderla nuovamente e definitivamente dopo altri nove minuti di gioco senza apparenti motivazioni. Chiedeva quindi la ripetizione dell’incontro. Veniva quindi sentito il direttore di gara che affermava di avere effettivamente sospeso la gara al 13’ minuto del secondo tempo in quanto veniva fatto oggetto di continue offese da parte di calciatori che non riusciva ad identificare in quanto questi avevano l’accortezza di insultarlo quando gli volgeva le spalle. Aveva quindi richiesto all’unico agente di polizia locale, armato ed in divisa, di chiamare i carabinieri ma questi aveva rifiutato non ravvisando gli estremi per la chiamata di rinforzi e l’Arbitro aveva quindi chiamato direttamente con il suo cellulare i Carabinieri che però non erano intervenuti. Sentiti i capitani, che aveva esortato a collaborare per reprimere le intemperanze, aveva ripreso la gara, dopo aver ricevuto la visita nello spogliatoio anche dell’osservatore arbitrale. Al 22’ del secondo tempo aveva però sospeso definitivamente l’incontro in quanto, dopo la concessione di una punizione nella zona di centrocampo, era stato fatto oggetto di insulti e minacce da tre calciatori locali che aveva identificato e li aveva quindi considerati espulsi pur non mostrando loro il cartellino rosso e si era allontanato dal terreno di gioco. Aveva quindi espletato tutte le formalità di rito, aveva avuto il colloquio con l’osservatore arbitrale ed aveva poi lasciato l’impianto avendo la presenza del solo agente di polizia locale che effettuava una manovra preventiva con la sua autovettura per impedire a chiunque di porsi al seguito dell’autovettura dell’arbitro. Aveva quindi lasciato indisturbato Subiaco. Dalla lettura degli atti e soprattutto dai chiarimenti forniti dal direttore di gara la Commissione ha tratto il convincimento che la gara non abbia avuto regolare svolgimento da ben prima della sospensione ufficiale decretata dall’Arbitro al 22’ del secondo tempo. Infatti la prima sospensione prolungatasi per ben 18 minuti senza alcun motivo ha determinato l’irregolarità della gara in quanto non è giustificabile una interruzione per un lasso di tempo così rilevante e non può sottacersi la circostanza che i calciatori di entrambe le squadra siano rientrati negli spogliatoi stante anche la giornata piovosa ed estremamente rigida. Inoltre l’Arbitro ha confermato che, prima di riprendere l’incontro, non ha provveduto ad una verifica dell’identità dei calciatori né tramite l’appello né, quantomeno, tramite il controllo visivo dei documenti. Le circostanze addotte nel referto e confermate in supplemento che, secondo l’Arbitro, avrebbero giustificato tale sospensione, sono del tutto inconsistenti, infatti il direttore di gara ha affermato che il pubblico lanciava insulti ma nessuno dello sparuto gruppo di sostenitori locali presenti ha tentato di scavalcare la rete od ha messo in atto comportamenti minacciosi. Del tutto anomala è poi la circostanza che l’Arbitro non riuscisse ad identificare nemmeno uno dei calciatori che, a suo dire, lanciavano alle sue spalle insulti o minacce. Né appare giustificabile il fatto che, invece di richiamare uno od entrambi i capitani in campo, abbia addirittura abbandonato il terreno di gioco ed abbia fatto rientro negli spogliatoi. Così come incomprensibile appare la sottovalutazione del ruolo dell’Agente di Polizia Locale in regolare servizio di prevenzione e repressione, con la richiesta reiterata di intervento dei Carabinieri che, secondo quando riportato nella relazione di servizio, appariva del tutto inutile. A conferma della assoluta normalità delle proteste dei sostenitori e calciatori locali è poi la circostanza che l’Arbitro, malgrado la sospensione dell’incontro che certo non conciliava gli eventuali propositi bellicosi dei protagonisti, abbia abbandonato l’impianto di gioco del tutto indisturbato e quando ormai non vi era più nessuno degli spettatori e dei calciatori, assistito dallo stesso agente. In sostanza non vale analizzare la regolarità del procedimento di sospensione definitiva dell’incontro in quanto la gara era già divenuta irregolare a seguito della prolungata ed immotivata prima sospensione e dell’assenza di una verifica dei calciatori che hanno ripreso effettivamente il gioco. In tali frangenti non può che procedersi alla ripetizione dell’incontro per gli evidenti errori e ripetuti commessi dal direttore di gara. La sanzione pecuniaria irrogata alla società reclamante può essere lievemente ridimensionata stante l’effettivo comportamento del pubblico che si è limitato a lanciare insulti ed a lanciare durante l’intervallo quattro mortaretti. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto ordinare la ripetizione della gara e ridurre l’ammenda a carico della società Vis Subiaco da € 200,00 ad € 150,00. Manda il Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti conseguenti. La tassa reclamo va restituita.
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