COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARINCI LORENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 DEL 5.2.2009 (Gara: ARPINO – ATINA del 1.2.2009 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARINCI LORENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 DEL 5.2.2009 (Gara: ARPINO – ATINA del 1.2.2009 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante non appaiono meritevoli di accoglimento; che, infatti, la richiesta di riduzione della sanzione inflitta al giocatore, avanzata in sede di reclamo, non risulta assumibile alla stregua delle risultanze del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova; che, quindi, la squalifica di 3 gare irrogata al calciatore appare del tutto congrua e proporzionata alla condotta da quest’ultimo posta in essere ; tutto cio’ premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo proposto e, per l’effetto, di confermare la squalifica del giocatore CARINCI LORENZO per 3 gare. La tassa reclamo va incamerata.
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