COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BIANCO FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 29.1.2009 (Gara: BAGNOREGIO – ANGUILLARA del 25.1.2009 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BIANCO FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 29.1.2009 (Gara: BAGNOREGIO - ANGUILLARA del 25.1.2009 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ANGUILLARA sostiene che l’arbitro non avrebbe potuto vedere il comportamento tenuto del calciatore BIANCO FEDERICO, in quanto si trovava girato di spalle e quindi non avrebbe potuto verificare quanto relazionato dall’arbitro nel proprio rapporto. L’arbitro riferisce che il BIANCO reagiva ad un fallo subito da un suo compagno di squadra colpendo con un pugno al viso l’avversario, costringendolo a ricorrere a cure mediche, alla notifica del provvedimento lo insultava a gran voce e solo dopo l’intervento del capitano abbandonava il terreno di gioco portato via dai compagni di squadra. Appare evidente a questa Commissione Disciplinare Territoriale, che l’arbitro ha ben individuato il responsabile nel calciatore BIANCO FEDERICO e che la sanzione comminata dal Giudice di I grado è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore BIANCO. Detto ciò DELIBERA Di respingere il reclamo proposto e, per l’effetto, di confermare la squalifica del giocatore BIANCO FEDERICO per 5 gare. La tassa reclamo va incamerata.
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