COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORUSSIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011, 30.06.2010 E AL 31. 12.2009 A CARICO RISPETTIVAMENTE DEI CALCIATORI CELENTANO GIACOMO, CONDELLO MICHELE E PAGLIA MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N.58 L.N.D. DEL 30.12.2008. (GARA: BORUSSIA – G.S. REAL CASILINO DEL 21.12.2008, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORUSSIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011, 30.06.2010 E AL 31. 12.2009 A CARICO RISPETTIVAMENTE DEI CALCIATORI CELENTANO GIACOMO, CONDELLO MICHELE E PAGLIA MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N.58 L.N.D. DEL 30.12.2008. (GARA: BORUSSIA – G.S. REAL CASILINO DEL 21.12.2008, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA ) La Commissione disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Rilevato che dal referto di gara, quanto ai calciatori, emerge che a fine partita: Celentano Giacomo, questi sputava all’indirizzo dell’arbitro attingendolo al viso; Condello Michele, lo stesso prima che il direttore di gara entrava nello spogliatoio gli sputava in testa; in fine quanto a Paglia Marco, sputava all’indirizzo dell’arbitro colpendolo alla schiena. Vista la diversa attenuata versione dei fatti addotta dalla Società reclamante, peraltro regolarmente convocata in sede di audizione ma assente dal giudizio, che ( preliminarmente argomentando su questioni non pertinenti il merito), tende ad escludere la responsabilità dei suoi giocatori individuati nel referto dal direttore di gara come autori delle gravi azioni e a dir proprio fidandosi, data la sua impossibilità di poterli scorgere personalmente, di segnalazione da parte di alcuni giocatori avversari. Pertanto la ricorrente instava, - dopo aver espresso sue eccezioni sul difetto di estrema sinteticità della decisione impugnata, - sulla riduzione delle squalifiche inflitte reputate ingiuste ed eccessive. Il reclamo può essere parzialmente accolto. La chiara esposizione del direttore di gara resa in sede di sua audizione diretta, precisa e delucida i comportamenti estremamente offensivi dei giocatori ben individuati personalmente e direttamente dall’arbitro, quali il Celentano che nelle circostanze gli sputava sul viso e il Paglia , unico calciatore vicino e direttamente dietro di lui , (a differenza della notevole distanza che lo separava dagli altri componenti della sua squadra), che lo attingeva sulla schiena. Invece altro esame merita la posizione del Condello Michele. In proposito, l’arbitro tiene a specificare , pur confermando la percezione dello sputo ricevuto dietro la nuca , che l’individuazione dell’autore del gesto, da parte sua non è potuta avvenire direttamente, ma ciò gli era stato riferito dall’osservatore arbitrale preposto. Orbene, in base a quanto sopra riportato, si ritiene che la segnalazione dell’osservatore ufficiale arbitrale, doveva avvenire in altre forme e rituale procedimento , per non essere priva di effetti incidenti sulla responsabilità e sull’azione addebitata allo stesso Condello, che nell’incertezza del gesto commesso deve essere scagionato. Considerato che i fatti da sanzionare rivestono carattere di particolare gravità sia con riferimento alle azioni concretizzatisi che alla stessa offesa rivolta alla dignità della Persona e alle funzioni arbitrali e che le squalifiche dei calciatori Celentano e Paglia, sono ben graduate e congrue secondo la reale portata degli eventi; DELIBERA Di confermare le squalifiche dei calciatori, Celentano Giacomo al 31.12.2011 e quella di Paglia Marco al 31.12.2009, di cui al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, al Com. Uff. N.58 del 30.12.2008; nonché di prosciogliere il giocatore Condello Michele , revocando la squalifica allo stesso inflitta. Trasmette gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. La tassa reclamo versata va restituita.
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