COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Godiasco Camp. 2^ Cat. Gir.W Gara Godiasco/Torrevillese del 25/01/2009 C.U. n.25 della Delegazione di PAVIA datato 29/01/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Godiasco Camp. 2^ Cat. Gir.W Gara Godiasco/Torrevillese del 25/01/2009 C.U. n.25 della Delegazione di PAVIA datato 29/01/2009 La società GODIASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; 1 punto in classifica di penalizzazione; 150,00 Euro di ammenda e l’inibizione sino al 23/02/2009 al dirigente accompagnatore DEANTONI Paolo, lamentando che si era rifiutato di spalare la neve ma aveva dichiarato propria disponibilità a tracciare le linee del terreno di gioco con vernice rossa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto si pone in contrasto con le circostanze descritte chiaramente dall’arbitro nel proprio supplemento di rapporto che come è noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Infatti, il direttore di gara nel proprio supplemento di rapporto ha affermato chiaramente che la società GODIASCO si era rifiutata non solo di spalare la neve ma anche di tracciare le linee sul terreno di gioco. Pertanto, la delibera del GS deve ritenersi equa e corretta e merita di essere pienamente confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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