COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Garibaldina Camp. Juniores Reg. Gir. I Gara Centro Schuster/Garibaldina del 24/01/2009 C.U. n.28 del CRL datato 29/01/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Garibaldina Camp. Juniores Reg. Gir. I Gara Centro Schuster/Garibaldina del 24/01/2009 C.U. n.28 del CRL datato 29/01/2009 La società GARIBALDINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 lamentando che la decisine del GS era errata in quanto la gara era stata sospesa per insufficiente illuminazione e non poteva essere disputata come illegittimamente suggerito dall’arbitro, su un campo diverso rispetto a quello designato dalla FIGC e con un terreno diverso (erba anziché sintetico). La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo merita di essere accolto. Infatti, come indicato dall’arbitro nel proprio referto la gara non si è potuta proseguire sul terreno di gioco designato dalla FIGC e contraddistinto dal n.2590 GS Giacinto FACCHETTI n.2 e si trova presso il CENTRO SCHUSTER Via De Gasperi – Trezzano Rosa, per insufficiente illuminazione. La circostanza che la società ospitante abbia messo a disposizione un terreno di gioco situato a fianco del campo designato, anch’esso omologato non può far venir meno la responsabilità della società ospitante. Infatti, la società CENTRO SCHUSTER doveva consentire la prosecuzione della gara sul terreno di gioco designato sul quale si stava disputando la partita stessa e questa non poteva in ogni caso essere proseguita sul un campo diverso da quello designato e a maggior ragione tale campo era realizzato su una superficie, come precisato dal direttore di gara a Questa Commissione, con caratteristiche tecniche diverse, in erba e non sintetico. Pertanto, la responsabilità della mancata disputa della gara deve essere attribuita alla società ospitante CENTRO SCHUSTER. La Commissione disciplinare territoriale: DICHIARA tanto permesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto e in riforma della decisione impugnata, commina la punizione sportiva della perdita della gara alla società CENTRO SCHUSTER per 0-3; disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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