COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Esperia Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Trigolo/Esperia del 25/01/2009 C.U. n.22 della Delegazione di CREMONA datato 29/01/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Esperia Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Trigolo/Esperia del 25/01/2009 C.U. n.22 della Delegazione di CREMONA datato 29/01/2009 La società ESPERIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Massimiliano MAZZOLARI per 3 GARE, lamentando che le frasi offensive erano state riferite da un calciatore della società TRIGOLO, chiede di conseguenza una riduzione della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale in cui risulta in maniera inequivocabile che le frasi ingiuriose sono state pronunciate anche nei confronti dell’arbitro oltre che nei confronti di altro giocatore avversario. Tale comportamento merita la sanzione inflitta dal GS, la quale appare proporzionata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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