COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.85 del 11/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. G.S. RUFRAE – AVVERSO DECISONE G.S, PER PARTITA PERSA E SANZIONI VARIE – C.U. N. 74 (GARA RUFRAE – CERRO AL VOLTURNO DEL 23.11.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 10^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.85 del 11/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. G.S. RUFRAE – AVVERSO DECISONE G.S, PER PARTITA PERSA E SANZIONI VARIE – C.U. N. 74
(GARA RUFRAE – CERRO AL VOLTURNO DEL 23.11.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 10^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. G.S. Rufrae e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Nella audizione richiesta espressamente dalla società ricorrente è stato rappresentato che anche la società Rufrae ha richiesto a fine gara all’arbitro di provvedere immediatamente al riconoscimento del calciatore Caimano Eugenio.
Agli atti risulta che la società A.S.D. Cerro al Volturno manifestava a fine gara all’arbitro l’intenzione di proporre reclamo per presunto scambio di persona tra Caimano Eugenio, iscritto in distinta con il n. 13 e poi entrato in campo nel secondo tempo, e Caimano Raffaele, squalificato. Intenzione riportata nel supplemento di rapporto a firma del direttore di gara.
Va considerato che i suddetti calciatori sono gemelli e che il riconoscimento è stato effettuata dall’arbitro, su convocazione del G.S., a distanza di circa due mesi dalla gara.
La documentazione in atti e le considerazioni sopra esposte inducono questa Commissione Disciplinare a richiedere opportuni accertamenti alla Procura Federale.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare rimette gli atti, ai sensi dell’art. 34, comma 4, C.G.S., alla Procura Federale per svolgere tutti i necessari accertamenti in ordine alla vicenda de qua.
Sospende, di conseguenza, ogni decisione in merito al ricorso in attesa dell’esito della indagine della Procura Federale.
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