COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. ATLETICO CORATO- A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD del 22 gennaio 2009 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO CORATO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FRASCOLLA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. ATLETICO CORATO- A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD del 22 gennaio 2009 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO CORATO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FRASCOLLA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini dalle quali è emerso che il comportamento assunto dal calciatore FRASCOLLA Giuseppe è sicuramente gravemente antisportivo ma non anche intenzionalmente violento per cui può accedersi ad una riduzione della sanzione a n. 4 giornate effettive di gara; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi la squalifica inflitta al calciatore FRASCOLLA Giuseppe a n. 4 giornate effettive di gara; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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