COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: A.S.D. VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA – POL. CHIMIENTI dell’11 Gennaio 2009. (Reclamo della società POL. CHIMIENTI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico della stessa, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 24 del 22 Gennaio 2009 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: A.S.D. VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA - POL. CHIMIENTI dell’11 Gennaio 2009. (Reclamo della società POL. CHIMIENTI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico della stessa, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 24 del 22 Gennaio 2009 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo così come proposto; Premesso che con il reclamo in epigrafe la POL. CHIMIENTI ha gravato la decisione del Giudice di prime cure, il quale ha rigettato il per improcedibilità, non avendo rilevato in allegato la bolletta di spedizione della raccomandata comprovante la notifica alla controparte A.S.D. VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA. Considerato che questa Commissione, effettuate le opportune indagini, ha accertato che il ricorso di primo grado è stato ritualmente spedito, in data 15 Gennaio 2009, alla società A.S.D. VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA, che lo ha ricevuto in data 17 Gennaio 2009; che, visto ed applicato l’art. 36, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, ritiene insussistente l’improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza DELIBERA 1) annullarsi la decisione impugnata e rimettersi gli atti al Giudice di Primo Grado per l’esame del merito; 2) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del presente reclamo.
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