COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. OLLOLAI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 29.01.2009. Gara Oniferese / Ollolai del 25.01.2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 12/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S. OLLOLAI ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 29.01.2009.
Gara Oniferese / Ollolai del 25.01.2009.
La U.S. Ollolai ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 30.06.2009 inflitta al giocatore Bussu Luca perché, a fine gara, stringeva la mano del direttore di gara in modo violento e tentava di storcergli il polso tanto da provocargli intenso dolore. Nel contempo lo insultava pesantemente.
La reclamante ha domandato una riduzione della squalifica, ritenendola eccessiva e, pur ammettendo le ingiurie proferite dal giocatore, ha contestato che nella stretta del polso sia ravvisabile un vero atto di violenza con conseguenze di una qualche gravità.
La Commissione, esaminato il referto arbitrale, ritiene pienamente provati i fatti che hanno determinato le sanzioni inflitte.
Più precisamente, risultano dimostrate sia la stretta alla mano ed il tentativo di girare il polso dell’arbitro, che provocava a quest’ultimo “ dolore”, sia le ingiurie proferite nei confronti dello stesso direttore di gara, il tutto avvenuto a fine partita.
L’atto, pur deprecabile, e pure aggravato dalle ingiurie contestualmente rivolte al direttore di gara, deve essere considerato, tuttavia, per le limitate conseguenze che ha determinato, non particolarmente violento.
Per tali ragioni, la Commissione, visto l’art. 19, n° 4, lett.d) del Codice di Giustizia Sportiva, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Bussu Luca fino al 15 aprile 2009.
Dispone il non addebito della tassa.
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