COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S. URAGANO PIRRI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 30.12.2008. Gara Uragano Pirri / Anspi Frassinetti del 21.12.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S. URAGANO PIRRI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 30.12.2008. Gara Uragano Pirri / Anspi Frassinetti del 21.12.2008. La società Uragano Pirri ha tempestivamente proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del 30 dicembre 2008 con il quale il calciatore dell’Uragano Pirri Maurizio Salis è stato squalificato fino al 28 dicembre 2013 perché, alla notifica di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, insultava l’arbitro e tentava di colpirlo al volto, a stento trattenuto dai compagni di squadra. Nonostante l’intervento di altri calciatori, il Salis continuava ad insultare il direttore di gara, minacciandolo pesantemente, finchè non riusciva ad avvicinarsi allo stesso ed a colpirlo, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, con un violento calcio ad un fianco. Fatto indietreggiare da alcuni calciatori, il Salis proseguiva con le pesanti minacce. Il G.S. Uragano Pirri, nella persona del suo Presidente, presentava ricorso chiedendo la riduzione della squalifica del calciatore Maurizio Salis adducendo le seguenti argomentazioni. La reclamante sostiene che l’arbitro, nel momento in cui espelleva il giocatore Salis, avrebbe proferito al suo indirizzo delle parole di scherno, accompagnate da un sorriso ironico. Ebbene, proprio a seguito di codesto comportamento del direttore di gara, il calciatore, sentitosi preso in giro, avrebbe tentato di colpire l’arbitro, riuscendo a sferrargli un calcio che lo colpiva fra la coscia ed il fianco, ma soltanto di striscio. A seguito di questo fatto il giocatore veniva accompagnato negli spogliatoi da compagni di squadra e dirigenti. A quel punto l’arbitro provvedeva a richiamare tutti i giocatori sul terreno di gioco e decretava la sospensione della gara. La reclamante evidenzia pure la circostanza che l’arbitro avrebbe rifiutato le cure che gli erano state offerte dal fisioterapista dell’Uragano Pirri, signor Giordano e ciò proprio perché lo stesso non aveva subito alcun danno fisico. La Commissione, al fine di comprendere appieno il fatto per cui è procedimento, ha disposto l’audizione sia del direttore di gara che del Presidente della società reclamante. Il primo, nel corso della riunione del 2 febbraio 2009, nel confermare integralmente il suo referto e l’allegato, evidenziava che il calcio sferratogli dal Salis gli aveva provocato molto dolore, con un senso di nausea tale da essersi dovuto inginocchiare per riprendere fiato. Successivamente, il giocatore lo minacciava mimando al suo indirizzo il gesto del taglio della gola. Precisava pure che a causa del suo precario stato psico-fisico decideva di interrompere la gara, fischiandone la sospensione. Il Presidente della società Uragano Pirri, dal canto suo, confermava integralmente gli argomenti e le conclusioni sostenute nel ricorso, evidenziando ancora una volta la circostanza che il calcio sferrato dal giocatore Salis all’indirizzo dell’arbitro lo avrebbe colpito soltanto di “ striscio” senza provocargli alcuna lesione. La Commissione, sentite le parti ed esaminati gli atti, ritiene di dover accogliere, seppure parzialmente, il ricorso del G.S. Uragano Pirri. E’ pacifico che il Salis Maurizio abbia dapprima insultato e minacciato il direttore di gara, per poi colpirlo con un calcio; ciò nondimeno, seppure la condotta tenuta dal calciatore Salis sia grave di per se, per le modalità e per i termini del suo sviluppo, non è dato comprendere le ragioni per le quali l’arbitro abbia evidenziato il fatto di essersi inginocchiato per riprendere fiato a seguito del calcio subito, soltanto nel corso dell’audizione nanti codesta Commissione e non invece nell’immediatezza, allorchè aveva redatto il referto di gara. La giurisprudenza sportiva, nell’infliggere le sanzioni, ha sempre graduato la pena tenendo anche conto delle conseguenze determinatesi a seguito di una condotta violenta. E’ indubitabile che il calcio inferto dal Salis al direttore di gara debba essere qualificato alla stregua di atto violento, che, però, non ha arrecato all’arbitro alcuna lesione grave. Sintomatico di ciò è che l’arbitro, nel caso di specie, dopo essere stato colpito, ha comunque potuto richiamare le squadre in campo, rifiutando pure le cure che gli venivano offerte dal fisioterapista della società Uragano Pirri. In atti non vi è neppure un certificato medico ovvero un altro elemento di prova che possano attestare la supposta gravità dell’evento lesivo e che in astratto avrebbe giustificato l’inflizione della sanzione massima di cinque anni di squalifica. Nell’esaminare gli episodi connotati dal carattere della violenza, al fine di comminare caso per caso la sanzione più proporzionata, occorre valutare sia la condotta che il danno procurato. Nel caso che ci occupa, il fatto che l’arbitro abbia ripreso, seppure temporaneamente le operazioni di gara, unite alle circostanza di essersi fatto regolarmente la doccia e di aver rilevato “ il presunto inginocchiamento per riprendere fiato” solo in un secondo momento, comprovano la non eccessiva gravità del danno a lui derivatogli a seguito della riprovevole e reiterata condotta posta in essere dal Salis Maurizio. E’ in forza delle suesposte argomentazioni che la Commissione ritiene, equo e proporzionato al fatto come accaduto, riformare “in melius” il provvedimento impugnato, ed infliggere al calciatore Salis Maurizio la squalifica fino al 28 dicembre 2011. Per tutte queste ragioni la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Salis Maurizio fino al 28.12.2011. Dispone il non addebito della tassa.
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