COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. ANDROMEDA ( Campionato Juniores – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 09.01.2009. Gara Serramanna / Andromeda del 03.01.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. ANDROMEDA ( Campionato Juniores – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 09.01.2009. Gara Serramanna / Andromeda del 03.01.2009. La U.S. Andromeda chiede sia ridotta la squalifica inflitta al giocatore Piludu Pietro fino al 04.01.2014 per essersi reso responsabile di aver colpito l’arbitro alle spalle con una forte manata sulla nuca, sferrata in corsa e nel contempo di averlo ingiuriato. La ricorrente contesta che alla fine della gara il Piludu Pietro abbia in alcun modo colpito con una manata l’arbitro. La stessa ammette che il giocatore ha mulinato la sua maglia da calciatore che potrebbe aver toccato la testa dell’arbitro. La Commissione ha chiamato a chiarimenti l’arbitro della gara che ha confermato integralmente il suo referto ed in particolare l’azione violenta posta in essere dal predetto calciatore. Confermava inoltre che la manata ricevuta sulla nuca gli procurava dolore e capogiri per pochi minuti. La Commissione, letti gli atti, accertata la regolarità formale del reclamo sostiene quanto segue. Dall’esame del rapporto di gara e dalla dichiarazione resa dall’arbitro alla Commissione emerge chiaramente la dinamica dell’accaduto in tutta la sua gravità. Pertanto non può essere accolta la tesi della ricorrente nel contestare l’accadimento dei fatti descritti dall’arbitro. Tuttavia la Commissione ritiene eccessiva la sanzione inflitta al giocatore tenuto conto che in realtà si è trattato di un colpo che ha provocato all’arbitro dolore e nausea per pochi minuti,al punto che lo stesso sarebbe stato in grado di proseguire la direzione della gara e che il giocatore Piludu Pietro, dopo aver dato il colpo, per stessa dichiarazione resa dall’arbitro, si diresse verso gli spogliatoi di sua spontanea volontà. Per questi motivi, la Commissione in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica del giocatore Piludu Pietro, fino al 04 gennaio 2011. Dispone il non addebito della tassa.
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