COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°234 del 12/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. GIARDINI NAXOS – (avverso perdita gara – SPADAFORA/GIARDINI NAXOS del 4.12.2008 – Allievi Regionali – C.U n. 159 – S.G.S./32 del 16.12.2008 – Proc n. 103/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°234 del 12/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. GIARDINI NAXOS – (avverso perdita gara – SPADAFORA/GIARDINI NAXOS del 4.12.2008 – Allievi Regionali – C.U n. 159 – S.G.S./32 del 16.12.2008 – Proc n. 103/A Ricorre la Società A.S.D. Giardini Naxos avverso il giudicato del Giudice Sportivo che ha rigettato la richiesta di riconoscimento di causa di forza maggiore per la mancata presentazione alla gara, da imputare ad un guasto dell’automezzo in sede di trasferta per raggiungere la sede della gara stessa; Reitera, in difesa della propria opposizione al giudicato di primo esame, i motivi già dedotti in primo grado. Chiede, ancora in questa sede di giudizio, il riconoscimento della causa di forza maggiore e, conseguentemente, la ripetizione della gara non disputata; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti acquisiti, osserva: Preliminarmente, giova ricordare che per costante giurisprudenza e con rinvio formale e sostanziale a quanto in materia stabilito dalle norme federali, può definirsi forza maggiore ciò che è inevitabile, un evento cioè che non può essere previsto e che non può essere impedito, in uno con l’assenza di ogni responsabilità, non solo a titolo di dolo, ma anche a titolo di colpa, sia pure lievissima. In proposito la Società affiliate sono state sempre attenzionate perché provvedano, se impegnate in trasferta e per qualsivoglia altra circostanza, ad adottare ogni precauzione necessaria per superare episodi impeditivi e temporalmente ritardanti , per assicurare il regolare svolgimento di una gara nella quale sono impegnate (opportuna e adeguata anticipazione di partenza dalla propria sede, possibilità di reperire altro mezzo in sostituzione di quello non più utilizzabile), per dimostrare tutta la propria doverosa attività nel rispetto delle norme federali e degli interessi propri e quelli di terzi direttamente coinvolti. Nel caso in esame non si raccoglie la sopra richiamata doverosa diligenza, ne risultano esimenti della responsabilità addebitata alla odierna ricorrente i motivi addotti per la mancata disputa della gara (vedi orario del guasto che rendeva inutilizzabile l’automezzo, la necessità di economizzare le spese pur permettendo a giovani calciatori di svolgere l’attività sportiva). La stessa ricorrente nel proprio appello da atto dell’entità del guasto, del luogo in cui è avvenuto, della ristrettezza dei tempi, la distanza del luogo di destinazione, circostanze tutte che non hanno reso possibile disputare la gara. Per quanto sopra osservato, l’appello in esame non merita accoglimento e P.Q.M DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto confermando quanto in primo grado statuito in ordine alla gara in epigrafe indicata; Per l’effetto si dispone l’addebito della tassa (Euro 130,00) non versata
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