COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°234 del 12/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Troina – Avverso squalifica calciatore Musumeci Antonio – Campionato Promozione Girone B gara Toregrotta – Troina del 25 gennaio 2009 – C.U. 214 LND del 29 gennaio 2009-02-10 Procedimento 142/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°234 del 12/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Troina – Avverso squalifica calciatore Musumeci Antonio – Campionato Promozione Girone B gara Toregrotta – Troina del 25 gennaio 2009 – C.U. 214 LND del 29 gennaio 2009-02-10 Procedimento 142/A La società A.S.D. Troina ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe perché lo ritiene sproporzionato rispetto ai fatti accaduti, e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara e letto il ricorso rileva che l’appello proposto, è pervenuto durante la seduta di questo Organo Decidente giorno 10.02.2009 nei termini estremi idonei per essere esaminato; Nel merito il calciatore interessato si è reso responsabile di condotta antiregolamentare nei confronti dell’arbitro in sede di proteste per una decisione assunta e non condivisa. Poiché null’altro si evince in proposito dalle risultanze del rapporto di gara, si ritiene di determinare la conseguente squalifica come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA Di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Musumeci Antonio (A.S.D. Troina); Senza addebito di tassa.
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