COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°234 del 12/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GS Mazara 1946 (TP) – Avverso squalifica calciatore Fedele Alessandro per 6 gare del calciatore Calvaruso Carlo per 4 gare e del calciatore Erbini Francesco per 4 gare- Campionato Eccellenza girone A gara Mazara 1946- Splendore Villabate del 25 gennaio 2009- C.U. N. 214 LND del 29 Gennaio 2009 Procedimento 148/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°234 del 12/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
GS Mazara 1946 (TP) – Avverso squalifica calciatore Fedele Alessandro per 6 gare del calciatore Calvaruso Carlo per 4 gare e del calciatore Erbini Francesco per 4 gare- Campionato Eccellenza girone A gara Mazara 1946- Splendore Villabate del 25 gennaio 2009- C.U. N. 214 LND del 29 Gennaio 2009
Procedimento 148/A
Al 10° del primo tempo, a seguito della convalida della rete a favore della squadra Splendore Villabate, i calciatori Erbini Francesco, Fedele Alessandro e Calvaruso Carlo assumevano un grave contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro,spintonando lo stesso.
La Società Mazara 1946 ricorre avverso i provvedimenti decisi dal Giudice Sportivo perché li ritiene sproporzionati rispetto ai fatti accaduti e ne chiede una riduzione.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, ed esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito il delegato della società all’udienza dibattimentale del 10 febbraio 2009 il quale ribadisce quanto già esposto in ricorso osserva:
Quanto descritto dal direttore di gara nel suo referto di gara, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, non si presta a nessun’altra interpretazione. Il comportamento tenuto dai calciatori indicati in epigrafe e certamente deprecabile e censurabile e va contro ad ogni norma regolamentare e comportamentale, ma atteso che il tutto è avvenuto in una fase concitata della gara si decide come da dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di contenere a 4 le giornate di squalifica per il calciatore Fedele Alessandro e di confermare a 4 le giornate di squalifica per i calciatori Erbini Francesco e Calvaruso Carlo e per l’effetto di restituire la relativa tassa reclamo.
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