COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 118 stagione sportiva 2008/09 Gara Pianese – Monteriggioni (0-1) del giorno 11/01/09. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.37 del C.R.T. pubblicato il 15/01/09

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 118 stagione sportiva 2008/09 Gara Pianese – Monteriggioni (0-1) del giorno 11/01/09. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.37 del C.R.T. pubblicato il 15/01/09 Reclamo della società Pianese e del tesserato Tommasini Ciro avverso la squalifica fino al 15/08/09 inflitta a quest’ultimo in quanto “A gioco fermo afferrava per un braccio il D.G. al fine di attirarne l’attenzione. Successivamente poneva il proprio volto su quello dell’arbitro spingendolo leggermente. Accompagnava tali gesti con frase di protesta. Da questi comportamenti il D.G. non riportava alcuna conseguenza. Sanzione aggravata in quanto capitano.” I reclamanti, con l’ausilio del proprio legale, contestano la ricostruzione delle imputazioni mosse al Tommasini, producendo anche un CD con il video della gara. I predetti sostengono la non violenza nel comportamento del calciatore e la mancanza di contatto fisico fra questo e l’arbitro. Chiedono di essere uditi e concludono per una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto ripercorre i fatti in contestazione. All’udienza del 6/2/09 la C.D. ha provveduto ad ascoltare le parti reclamanti le quali hanno, tramite il legale di fiducia per la società, preso atto del contenuto del supplemento di rapporto ed hanno sostanzialmente confermato il reclamo, oltre a citare alcuni casi giurisprudenziali su argomenti similari. La C.D. esaminati gli atti ufficiali ed udite le parti, accoglie il reclamo. In via preliminare il Collegio rileva la inammissibilità dell’esame del CD contenente il video della gara. Tale inammissibilità peraltro era già di piena conoscenza dei reclamanti così come evidenziato dagli stessi nel testo del gravame. Il Collegio deve pertanto rimettersi alla versione dei fatti fornita dal D.G. che appare non coincidente, se confrontati assieme il rapporto di gara ed il suo supplemento. In primo luogo occorre evidenziare se vi è stata o meno condotta violenta del calciatore verso l’arbitro. Da quanto si può leggere dagli scritti citati, si nota immediatamente che non vi è stata alcuna azione violenta del Tommasini verso il D.G. e che il calciatore, una volta espulso, ha abbandonato il terreno di gioco senza alcuna ulteriore protesta. Rimangono pertanto da analizzare due fattispecie: la trattenuta al braccio del D.G. e “l’appoggio” del volto del calciatore su quello dell’arbitro avvenuto con una leggera pressione. Il Collegio, preliminarmente, rileva una discrepanza nelle versioni fornite dal D.G. in merito alla tempistica degli eventi. Infatti dal rapporto di gara pare emergere che la trattenuta è avvenuta prima “dell’incontro” fra i volti, mentre nel supplemento la consecutio appare inversa. L’arbitro, nel secondo scritto, nell’esplicitare meglio la dinamica dei fatti, dimostra una notevole onestà intellettuale precisando (fatto non presente in prima cura) la involontarietà del gesto al volto e sicuramente la non violenza dello stesso. Nello stesso scritto è inoltre scomparsa la leggera pressione che il calciatore avrebbe posto in essere sul volto dell’arbitro. Anche in tema di trattenuta del braccio il D.G. dimostra la sua correttezza quando specifica che il fatto è durato “circa un secondo” (quindi un tempo minimale) e non aveva alcuna caratteristica di violenza. Alla luce di quanto evidenziato, la C.D. ritiene che i fatti ascritti al tesserato Tommasini Ciro vadano inquadrati in una fattispecie di minore gravità rispetto a quanto poteva apparire dalla semplice lettura del primo rapporto di gara, qualificando gli stessi come gravemente irriguardosi verso la figura arbitrale e non consoni al ruolo di capitano ricoperto dal Tommasini. P.Q.M. La C.D.T.T. accogliendo il reclamo, cassa l’iniziale sanzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Tommasini Ciro riducendola fino a tutto il 28/02/09. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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