COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 114 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.S. Vaianese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Marchiseppe Giacomo fino al 15.03.2009. C.U. n° 37 del 15.01.2009.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
114 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.S. Vaianese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Marchiseppe Giacomo fino al 15.03.2009. C.U. n° 37 del 15.01.2009.
Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Marchiseppe Giacomo poiché a fine gara appoggiava le mani sul petto del D.G., senza fare alcuna pressione. Nel contempo rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose.
Con il reclamo proposto la società Vaianese richiede una mitigazione della sanzione inflitta. Non nega quanto attribuito al calciatore, ma fornisce una propria interpretazione evidenziando che la frase proferita (o meglio, una delle due frasi proferite) non era indirizzata direttamente al D.G. ma trattavasi di un aggettivo relativo all’episodio tecnico (“vergognoso” attribuito al rigore negato, non all’arbitro).
Il gesto di appoggiare le mani sul petto del D.G., poi, viene indicato come non violento, ma dovuto solo alla veemenza del tesserato al solo scopo di richiamare l’attenzione del direttore di gara.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
All’odierna udienza viene quindi udita la società, la quale insiste per una riduzione della squalifica, tanto più dopo aver ascoltato il supplemento di rapporto arbitrale di cui le è stata data lettura.
Il reclamo merita accoglimento.
La tesi difensiva della società trova sostanzialmente pieno conforto nel supplemento di rapporto richiesto al D.G. ai fini istruttori.
L’arbitro, apprezzabilmente, riconosce di aver interpretato l’aggettivo proferito come riferito al rigore negato e non alla sua persona. Conferma che il calciatore gli abbia appoggiato le mani sul petto addirittura senza procurare alcun fastidio.
Quanto sopra – in particolare il chiarimento del D.G. in seconda istanza a seguito del reclamo – consente di ravvisare un margine per ridurre la squalifica inflitta.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al 15.02.2009.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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