COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BRUNOTTI TOMMASO, DELLA SOCIETA’ S.S.D. SANTA BARBARA CALCIO, E DEI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETA’ SENSI MAURO (PRESIDENTE) GERONZI RANIERI, SIRIO SALVATORE, MASTRANGELO ANTONIO E DE FEO MODESTINO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BRUNOTTI TOMMASO, DELLA SOCIETA’ S.S.D. SANTA BARBARA CALCIO, E DEI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETA’ SENSI MAURO (PRESIDENTE) GERONZI RANIERI, SIRIO SALVATORE, MASTRANGELO ANTONIO E DE FEO MODESTINO La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Brunotti Tommaso, tesserato con la società Barco Murialdina, della società S. Barbara Calcio e dei suoi dirigenti Sensi Mauro (presidente), Geronzi Raniere, Sirio Salvatore, Mastrangelo Antonio e De Feo Modestino per violazione, il primo, dell’articolo 1 domma 1 e 46 comma 6 del CGS in relazione all’articolo 7 comma 1 e dell’articolo 16 dello Statuto Federale, la società per violazione dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS ed i dirigenti per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 7 e 16 dello Statuto Federale. Nell’atto del 28-8-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore Brunotti a nove gare del campionato di Calcio a 5 serie D della delegazione provinciale di Viterbo senza essere tesserato con la società S. Barbara Calcio che l’aveva schierato in campo. La predetta società, invero, aveva inoltrato brevi manu il tesseramento alla competente delegazione provinciale il 12-10-2007 ma il calciatore risultava tesserato con la società G.S. Murialdina (oggi Barco Muriladina) dal 5-10-2007 e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla società S. Barbara Calcio il 12-11-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore e dei dirigente che avevano sottoscritto le distinte della gara in cui risultava l’irregolare utilizzazione del calciatore. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale ed i deferiti e la società faceva pervenire controdeduzioni nei termini assegnati nelle quali protestava l’assoluta buona fede in quanto il calciatore risultava svincolato al termine della Stagione Sportiva 2006-2007 e, come da dichiarazione autografa sottoscritta dal calciatore, verificata la posizione aveva provveduto a far sottoscrivere la richiesta di aggiornamento tessera. La società comunque aveva provveduto a fermare il calciatore non appena avuto sentore che la sua posizione non fosse regolare e contestava che la posizione del calciatore fosse irregolare. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore la squalifica per quattro mesi, per i dirigenti Sensi la inibizione per sette mesi, Geronzi per due mesi, Sirio, Mastrangelo e Di Feo per un mese e per la società la penalizzazione di nove punti in classifica. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società, come ritualmente chiesto, in quanto tesserata con altra società. Ne consegue la responsabilità della calciatore, dei dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura quantomeno per quanto attiene la società ed i dirigenti. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei tesserati che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa quantomeno con colpa grave dalla società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzioni nei confronti dei dirigenti accompagnatori a quelle ordinariamente comminate con l’aggravante della continuazione nel caso di reclamo di parte e di conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara, mentre a carico della società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. Diverso discorso deve farsi per il calciatore Brunotti. Dagli atti risultava che il calciatore avrebbe sottoscritto, in posizione di svincolato, il 5-10-2007 un primo tesseramento con i G.S. Barco Murialdina ed il 12-10-2007, quindi ad una sola settimana di distanza, un secondo tesseramento con la società deferita. Nella dichiarazione rilasciata alla deferita, il calciatore non fa alcuna menzione del tesseramento intercorso con il Barco Murialdina. La Commissione ha quindi ritenuto di acquisire il tesseramento presentato il 5-10-2007 alla delegazione provinciale di Viterbo dal G.S. Barco Murialdina ed ha verificato che, almeno prima facie, la firma apposta dal calciatore Brunotti appare compatibile sia con quella apposta sul modulo di tesseramento del S. Barbara Calcio sia con quella apposta sulla dichiarazione in atti. Il calciatore, del resto, benché a conoscenza della contestazione della Procura, non ha ritenuto di impugnare il tesseramento con il G.S. Barco Murialdina, e quindi non può che considerarsi il tesseramento in questione come validamente contratto dal calciatore. Di fronte a tale conclusione appare gravemente scorretto il comportamento del tesserato che ha indotto senza dubbio la società San Barbara in errore celando il recentissimo tesseramento, di appena una settimana prima, ed ha creato grave turbamento alla regolarità del campionato. Appare quindi adeguata la sanzione, superiore a quella richiesta dalla Procura, di cui al dispositivo. La Commissione Disciplinare DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore BRUNOTTI TOMMASO la squalifica per mesi sei, al presidente SENSI MAURO la inibizione per mesi due al dirigente GERONZI RANIERI la inibizione per mesi uno e giorni quindici ai dirigenti SIRIO SALVATORE, MASTRANGELO ANTONIO E DE FEO MODESTINO la inibizione per mesi uno ed alla SOCIETA’ S. BARBARA calcio l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. si comunichi.
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