COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE D’ARCANGELO FABIO IRREGOLARMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ ASD ICOSYSTEL, DELLA SOCIETA’ ASD ICOSYSTEL E DEI SUOI DIRIGENTI DE ANGELIS ROBERTO (PRESIDENTE ) E MARINACI GIUSEPPE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE D’ARCANGELO FABIO IRREGOLARMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ ASD ICOSYSTEL, DELLA SOCIETA’ ASD ICOSYSTEL E DEI SUOI DIRIGENTI DE ANGELIS ROBERTO (PRESIDENTE ) E MARINACI GIUSEPPE La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 1.9.2008 ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore D’ARCANGELO FABIO, irregolarmente tesserato con la Società ASD ICOSYSTEL, della società ASD ICOSYSTEL, del suo Presidente DE ANGELIS ROBERTO e del dirigente MARINACI GIUSEPPE per violazione, il primo, dell’articolo 1 comma 1 del CGS dell’art. 46 comma 6 del CGS, in relazione all’art. 7 comma 1 ed art. 16 Statuto Federale, la Società per violazione dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS, il Presidente DE ANGELIS ed il dirigente MARINACI dell’articolo 1 comma 1 CGS , in relazione all’art. 7 comma 1 ed art. 16 dello statuto federale. Nell’atto di deferimento l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore D’ARCANGELO a due gare del campionato di 3^ categoria della delegazione provinciale di Rieti senza essere tesserato con la società ICOSYSTEL che lo aveva schierato in campo nella partita ICOSYSTEL – RIANESE del 14.10.2007 e CANTALICE – ICOSYSTEL del 21.10.2007. La predetta società, invero, aveva inoltrato a mano il tesseramento il 14-9-2007 presso la Delegazione Provinciale di Rieti ma il calciatore risultava ancora tesserato con la Società Pol. D. Cantalice e quindi il competente Ufficio Tesseramenti aveva comunicato alla Società il 3-10-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore e del due dirigenti che avevano sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l’irregolare utilizzazione dello stesso. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale ed il deferito D’ARCANGELO mentre gli altri deferiti non si presentevano e non facevano pervenire scritti difensivi. Il calciatore protestava l’assoluta buona fede in quanto l’errore era stato determinato dal fatto che il Presidente De Angelis, dapprima non lo aveva fatto giocare e poi lo aveva schierato assicurando la regolarità del tesseramento. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore D’ARCANGELO la squalifica per un mese mesi, per il Presidente DE ANGELIS la inibizione per due mesi, per il dirigente MARINACI la inibizione per un mese e per la società la penalizzazione di due punti in classifica. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stessi venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società, come ritualmente chiesto, in quanto ancora tesserato con altra società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, dei due dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei tesserati che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa quantomeno con colpa grave dalla società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore e dei dirigenti accompagnatore a quelle ordinariamente comminate nel caso di reclamo di parte con l’aggravante della continuazione e di conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara, mentre a carico della società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare DELIBERA di affermare la responsabilita’ dei soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte in relazione alla posizione del calciatore D’ARCANGELO FABIO e di comminare allo stesso la squalifica per due gare, al Presidente DE ANGELIS ROBERTO l’inibizione per mesi uno al dirigente MARINACI GIUSEPPE la inibizione per giorni quindici ed alla Societa’ ASD ICOSYSTEL – inattiva dalla stag. sportiva 2008/2009 - l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione Si comunichi
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