COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALTINO (AMATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RISTORANTE DA MORETTI / ALTINO, DEL 28/01/09 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 27 DEL 5.02.2009 – DELEGAZIONE DI LANCIANO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALTINO (AMATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RISTORANTE DA MORETTI / ALTINO, DEL 28/01/09 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 27 DEL 5.02.2009 – DELEGAZIONE DI LANCIANO).
Con appello proposto in data 03.2.09, la società A.S.D. Altino ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottati dal G.S. in danno della stessa società, per la sua mancata presentazione sul terreno di gioco.
Ha dedotto l’appellante che l’assenza dal terreno di gioco sarebbe stata conseguenza di un equivoco, nato da un comportamento poco trasparente dei dirigenti dello Scerni, che avrebbero agito in totale contrasto con gli accordi intercorsi.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto sfornito della copia della raccomandata inviata alla società controinteressata, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Per questo motivo, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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