COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ RICORRENTE CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0 ED AMMENDA DI € 80,00) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 / PAGANICA, DISPUTATA IL 25/01/09 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA (C.U. n° 25 DEL 29.01.2009 DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ RICORRENTE CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0 ED AMMENDA DI € 80,00) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 / PAGANICA, DISPUTATA IL 25/01/09 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA (C.U. n° 25 DEL 29.01.2009 DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello proposto in data 03.2.2009, la società A.S.D. Montereale Calcio 1970 ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. in danno della stessa società, perché al 47’ del II tempo entravano sul terreno di gioco un gruppo di 7/8 sostenitori del Montereale, i quali tentavano di aggredire i calciatori della Società Paganica Calcio. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello, quanto alla perdita della gara, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sfornito della copia della raccomandata inviata alla società controinteressata, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Quanto, invece, alla sanzione dell’ammenda, la stessa appare congrua ed adeguata in relazione ai fatti accaduti, dai quali risulta che furono sostenitori del Montereale ad entrare nel terreno di gioco durante lo svolgimento della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it