COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NINO CERULLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SCORCIOSA / NINO CERULLO, DISPUTATA L’08/02/2009 PER IL CAMPIONATO REG.LE DI II CATEGORIA GIRONE “D” (C.U. n° 44 del 12.02.2009,C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NINO CERULLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SCORCIOSA / NINO CERULLO, DISPUTATA L’08/02/2009 PER IL CAMPIONATO REG.LE DI II CATEGORIA GIRONE “D” (C.U. n° 44 del 12.02.2009,C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, la Soc. A.S.D. Nino Cerullo ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. perché, a fine gara, propri tesserati, nei pressi dello spogliatoio, venivano a rissa con tesserati avversari, chiedendone l’annullamento. Ha dedotto l’appellante che non vi sarebbe stata alcuna rissa, ma solo l’aggressione premeditata di due giocatori del Villa Scorciosa nei confronti di un proprio tesserato; solo successivamente sarebbero intervenuti tesserati e dirigenti di entrambe società allo scopo di soccorrere e calmare l’aggredito. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere respinto in quanto la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata al comportamento dei tesserati della società appellante, mentre la versione dei fatti fornita dalla società appellante contrasta decisamente con le risultanze degli atti ufficiali allegati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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