COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ LAURETUM AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 31/12/2009 DEL DIRIGENTE ACCONCIAMESSA SERGIO E DELLA AMMENDA DI EURO 400,00 INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA LAURETUM / R.C. ANGOLANA , DISPUTATA IL 9/11/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE (C.U. n° 23 DEL 13/11/08 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ LAURETUM AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 31/12/2009 DEL DIRIGENTE ACCONCIAMESSA SERGIO E DELLA AMMENDA DI EURO 400,00 INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA LAURETUM / R.C. ANGOLANA , DISPUTATA IL 9/11/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE (C.U. n° 23 DEL 13/11/08 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, la Società Lauretum ha impugnato il provvedimento come sopra indicato , adottato dal G.S. per aver il dirigente Acconciamessa Sergio offeso e minacciato il direttore di gara nel corso della gara , al termine della stessa raggiunto lo stesso negli spogliatoi reiterando le minacce e spingendolo violentemente con una mano sul petto , provocando temporaneo dolore , chiedendo l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni . Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto l’Acconciamessa non si è reso responsabile dei comportamenti descritti , essendosi limitato solamente ad inveire dagli spalti nei confronti del direttore di gara , fatto che avrebbe suscitato il risentimento del padre dello stesso , presente alla partita , il quale avrebbe indotto il proprio figlio na riportare i fatti descritti in referto . In sede di supplemento il direttore di gara ha confermato gli originari riferimenti , con particolare riferimento alla spinta violenta ricevuta dalllo stesso Acconciamessa , entrato nello spogliatoio senza autorizzazione . Seppur regolarmente convocata , la Società appellante non si è presentata per l’audizione all’odierna udienza . Osserva la Commissione Disciplinare , che l’appello deve essere respinto in quanto le sanzioni inflitte appaiono congrue ed adeguate al comportamento minaccioso , ingiurioso e violento tenuto dal dirigente che , dagli atti in possesso del Comitato , risultava peraltro già colpito da precedente provvedimento di inbizione fino al 8/01/09 (C.U. n° 21 del 30/10/08) . Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa .
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