COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 16 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 64 della società A.S.D. BOCALE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del 08.01.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Natile 2003 – Bocale Calcio del 20.12.2008 -col punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 16 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 64 della società A.S.D. BOCALE CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 79 del 08.01.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Natile 2003 – Bocale Calcio del 20.12.2008 -col punteggio di 0 - 3).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
La reclamante impugna la decisione del giudice di prime cure che le ha inflitto la punizione della perdita della gara Natile 2003 –
Bocale Calcio del 20.12.2008 con il punteggio di 0 – 3.
La sanzione consegue alla posizione irregolare del calciatore Bueti Salvatore che ha disputato la gara in epigrafe, prima utile a
scontare una giornata di squalifica inflittagli dal giudice.
Il Bocale Calcio sostiene che:
• il ricorso in primo grado era da dichiararsi inammissibile in quanto il Natile non aveva adempiuto alla prescrizione dettata dal
C.G.S. all’art. 38 comma 7 per cui “tutti gli atti previsti dal presente codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o
posta celere con avviso di ricevimento …., a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei
destinatari. Tale circostanza sarebbe provata dall’indagine esperita sul sito internet della “Mail Express” incaricata della
spedizione, che comprova il rientro senza esito alla sede di partenza della nota;
• il C.U. 139 del 7.5.2007 che certificava e notificava la sanzione della squalifica riporta il nominativo del calciatore in maniera
errata, Baeti Salvatore e non Bueti Salvatore; ciò avrebbe reso impossibile l’identificazione dello stesso;
• il tesseramento del Bueti è avvenuto in data 6 dicembre 2008, per cui la prima gara utile a scontare la squalifica era quella
disputata dal Bocale il giorno seguente (7.12.2008) e non la gara giocata il 20 dicembre.
Premesse le ragioni fatte valere dalla reclamante, va chiarito quanto segue.
Non merita pregio la doglianza relativa all’erronea indicazione del cognome del calciatore, atteso che i dati per come riportati nel
comunicato ufficiale citato erano sufficienti - usando ella diligenza ordinaria richiesta in tali casi - ad individuare il calciatore
squalificato. Tra altro, contrariamente a quanto dal Bocale affermato la società stessa era al corrente della provenienza
dall’Eufemiese del calciatore, per come espressamente riportato nella richiesta di tesseramento. E tale elemento distintivo, riportato
nel comunicato, eliminava di fatto ogni possibilità di errore nell’identificazione del calciatore.
Parimenti è da dirsi per quella relativa alla vigenza del tesseramento che è da ritenersi decorrere dal 9 dicembre 2008 per come
chiaramente attestato dalla richiesta inviata dal Bocale all’Ufficio Tesseramenti con raccomandata nella data da ultimo citata.
In merito da ultimo, ma non da ultimo, all’argomentazione relativa all’inammissibilità relativa al reclamo di primo grado per il mancato
adempimento degli obblighi di notifica alla controparte, si ritiene che il disposto dell’art.38 comma 7, riportato a sostegno della
propria tesi dal Bocale, faccia riferimento esclusivamente alle modalità di comunicazione degli atti inviati a mezzo di telegramma,
telefax o posta elettronica consentiti dal Codice di Giustizia Sportiva a patto che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da
parte dei destinatari.
Nel caso di lettera raccomandata o mezzo equipollente (nel caso che occupa raccomandata a garanzia di ricezione con servizio reso
da poste private autorizzate dal Ministero).è sufficiente inviare copia del reclamo alla controparte, con l’ulteriore prescrizione –
fissata in chiusura dell’articolo 44 comma 5 - dell’allegazione al reclamo stesso dell’attestazione dell’invio alla controparte.
Per quanto sopra esposto le tesi delle reclamante sono destituite di fondamento ed il reclamo va pertanto rigettato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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