COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 16 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 74 della società A.S. REGGIO 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 (S.G.S.) del 30.12.2008 (Squalifica calciatore SAPONE Antonino fino al 22.02.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 16 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 74 della società A.S. REGGIO 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 (S.G.S.) del 30.12.2008 (Squalifica calciatore SAPONE Antonino fino al 22.02.2010). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO -in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali hanno valore di prova assoluta e privilegiata; che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Sapone Antonino è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.
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