COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 16 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 75 del Sig. GIUDICE Antonello (soc. Vitale Sud spa) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 28.01.2009 (Squalifica per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 16 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 75 del Sig. GIUDICE Antonello (soc. Vitale Sud spa)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 15 del 28.01.2009 (Squalifica per TRE gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Giudice Antonello si è reso responsabile di
atti di violenza nei confronti di un avversario che veniva colpito alla schiena ed al fondo schiena;
che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Giudice Antonello è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità
dei fatti accertati;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.
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