COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 97 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VENTURINA avverso squalifica per 4 giornate calc. SITTA CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 5.2.2009 gara TREBBO 1979 –VENTURINA dell’1.2.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 97 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VENTURINA avverso squalifica per 4 giornate calc. SITTA CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 5.2.2009 gara TREBBO 1979 –VENTURINA dell’1.2.2009 L’A.S.VENTURINA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc.SITTA, dopo un fallo di gioco, veniva ammonito. “Essendo il secondo cartellino giallo l’arbitro provvedeva ad espellerlo, e non come da referto che veniva espulso direttamente con il cartellino rosso per aver calciato un avversario a terra”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.SITTA : 1) ammonito al 13° del I° tempo; 2) al 23° del primo tempo veniva espulso con rosso diretto per un grave fallo nei confronti di un avversario; 3) nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all’arbitro epiteti offensive e minacce, anche di atti estremi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. SITTA CLAUDIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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