COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 98 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIRTUS CALCIO BOLOGNA avverso squalifica per 4 giornate calc.SCULCO PIETRO e ammenda € 20 per ritardata prsentazione della squadra delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 29 del 29.1.2009 gara VIRTUS – MONTEFREDENTE del 25.1.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
98 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIRTUS CALCIO BOLOGNA
avverso squalifica per 4 giornate calc.SCULCO PIETRO e ammenda € 20 per ritardata prsentazione della squadra
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 29 del 29.1.2009
gara VIRTUS – MONTEFREDENTE del 25.1.2009
L’A.S.VIRTUS CALCIO BOLOGNA ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente che : 1) il calc.SCULCO, viste le condizioni del terreno, chiedeva a più riprese all’arbitro di controllare il rimbalzo del pallone e, nel secondo tempo, a gioco fermo faceva per tre volte la stessa richiesta, senza esito. “A quel punto prendeva il pallone e lo lanciava in aria, senza che ci fosse rimbalzo in quanto la palla si bloccava nel fango. L’arbitro espelleva il calc.SCULCO, che usciva dal campo senza ulteriori proteste o parole nei confronti dell’arbitro”; 2) “in merito alla ritardata presenza della nostra squadra, l’unico che fosse in ritardo è stato l’arbitro”. Chiede di verificare i provvedimenti disciplinari.
La Commissione,
- premesso che la parte del reclamo relativa all’ammenda di € 20 non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.SCULCO, capitano dell’A.S.Virtus Calcio Bologna, che, insieme al capitano della squadra avversaria, prima dell’inizio della gara aveva convenuto sulla opportunità della disputa della partita, dopo che la squadra aveva subito tre reti, aveva più volte invitato l’arbitro a verificare l’agibilità del terreno di gioco e, impossessatosi del pallone, lo lanciava a terra per controllarne il rimbalzo ed all’invito dell’arbitro ad allontanarsi, gli rivolgeva una frase offensiva e scurrile,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. SCULCO PIETRO, ferma restando l’ammenda, non reclamabile.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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