COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTA CROCE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DELL’ALLENATORE SESSA FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 61 DELL’8.1.2009 (Gara: SANTA CROCE – DON BOSCO GAETA del 14.12.2008 – Campionato di 2ª Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTA CROCE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DELL’ALLENATORE SESSA FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 61 DELL’8.1.2009 (Gara: SANTA CROCE – DON BOSCO GAETA del 14.12.2008 – Campionato di 2ª Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo ed ascoltata la società, rappresentata da un legale di sua fiducia, il quale nel confermare quanto già proposto in sede di presentazione del ricorso originario, ha tenuto a ribadire l’eccessività della sanzione inflitta all’allenatore SESSA FRANCESCO, in relazione ai precedenti giurisprudenziali nella materia “de qua”. A parere di questa Commissione Giudicante non tutti i casi prospettati dal legale si attanagliano al caso specifico, oggetto del presente ricorso, in relazione all’effettivo comportamento, tenuto nel corso dell’incontro, ed al termine dello stesso dal SESSA. L’arbitro appositamente convocato, in sede di audizione ha precisato che “l’allenatore SESSA FRANCESCO, in precedenza allontanato, a fine partita gli scagliava da una distanza di circa due metri, da posizione laterale, il pallone colpendolo al parietale destro, causandogli forte dolore che si protraeva fino al giorno successivo”. L’arbitro non aveva comunque ritenuto, di ricorrere a cure sanitarie. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminato attentamente gli accadimenti di fine gara si è resa conto che l’allenatore SESSA, già in precedenza allontanato, a fine partita deluso dall’andamento della stessa, abbia potuto avere un momento di ira e lanciare da una distanza di circa due metri il pellone verso l’arbitro che veniva raggiunto, come precisato dinanzi alla Commissione, nella parte parietale del capo, provocandogli dolore. Non vi è dubbio quindi che il comportamento dell’allenatore SESSA, certamente deprecabile e poco educativo per la funzione precipua che svolge un tecnico, dovrà essere sanzionato adeguatamente, ma sempre rapportando la pena alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva in casi simili e che in tale circostanza va comunque anche tenuto conto del provvedimento di recidiva adottati nei confronti del già citato SESSA. Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi riducendo la squalifica inflitta all’allenatore SESSA FRANCESCO dal 31.12.2010 al 31.3.2010.
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