COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 71 DEL 5.2.2009 (Gara: SONNINO – SAN LORENZO del 25.1.2009 – Campionato di 2ª categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 71 DEL 5.2.2009 (Gara: SONNINO – SAN LORENZO del 25.1.2009 – Campionato di 2ª categoria) La Commissione Disciplinare; - visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società S. LORENZO impugna la decisione assunta dal Giudice di Prime Cure, che non riconosceva la causa dell’istituto di forza maggiore, a causa dell’incidente occorso al pullman, che trasportava gli atleti a Sonnino per la disputa della gara. - A tale riguardo, nel ribadire che ha già presentato in prima istanza ricevuta del soccorso ACI, ad integrazione trasmette copia di ricevuta di avvenuto noleggio del mezzo di trasporto. - Chiede in conseguenza di quanto sopra l’annullamento della decisione di cui sopra. - Questa Commissione, pur non disconoscendo la validità dei documenti prodotti, fa presente che essendo l’episodio di avaria accaduto alle ore 9.30 circa in zona Gaeta, la Società avrebbe avuto tutto il tempo necessario per provvedere, ricorrendo a mezzi sostitutivi, in modo da raggiungere la sede di Sonnino, data la distanza, entro le ore 11.45 – tempo utile per iniziare regolarmente l’incontro, oggetto del presente ricorso. - Detto ciò, questa Commissione di Disciplina è dell’avviso che la Società non ha messo in atto tutti gli accorgimenti necessari che avrebbero potuto eliminare l’inconveniente lamentato, in modo tale da poter raggiungere in tempo la sede dell’incontro, o quanto meno giunti in ritardo avrebbero potuto recarsi presso un ufficio delle Forze dell’Ordine per testimoniare il loro arrivo, anche se in ritardo. - Conseguentemente, questo Organo Giudicante, non ritiene assumibili le rimostranze della ricorrente e pertanto DELIBERA - di respingere il ricorso presentato dalla Società S. LORENZO, confermando la decisione di cui all’oggetto. - Si incamera la relativa tassa.
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