COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisp.Buccinasco Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Buccinasco/Aprile 81 del 01/02/2009 C.U. n.28 della Delegazione di MILANO datato 05/02/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Polisp.Buccinasco Camp. 2^ Cat. Gir. R
Gara Buccinasco/Aprile 81 del 01/02/2009
C.U. n.28 della Delegazione di MILANO datato 05/02/2009
La società BUCCINASCO ha proposto reclamo avverso le seguenti decisioni del GS: squalifiche: PEDRONI Daniele, MUSCI Francesco e FRANCHINA Paolo per 2 GARE; l’allenatore SOMMELLA Paolo sino al 05/03/2009 e inibito i dirigenti GUARNERIO Cipriano e SIRO Nicola sino al 19/02/2009 nonché l’ammenda di Euro 70,00; lamentando che le sanzioni sono eccessive in relazione alla gravità minima dei comportamenti degli stessi tesserati.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termine regolamentari, rileva: sono inammissibili i reclami avverso le inibizioni dei dirigenti GUARNERIO e SIRO in quanto inferiori ad un mese così come sono inammissibili i reclami avverso le squalifiche dei calciatori PEDRONI, MUSCI e FRANCHINA in quanto inferiori a 2 GARE; merita una lieve riduzione la squalifica inflitta all’allenatore SOMMELLA in quanto ha tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento semplicemente irriguardoso. Deve essere infine confermata l’ammenda alla società in relazione al comportamento dei propri tesserati.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica dell’allenatore SOMMELLA Paolo a tutto il 25/02/2009
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo avverso l’inibizione dei dirigenti GUARNERIO e SIRO e le squalifiche dei calciatori PEDRONI, MUSCI e FRANCHINA, conferma per il resto la delibera impugnata, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa favore della reclamante, se versata.
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