COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IN PROPRIO del signor Stefano FAGGIANO tecnico della società SONDRIO CALCIO Camp. Allievi Reg. Gir. C Gara Luciano Manara/Sondrio Calcio del 01/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IN PROPRIO del signor Stefano FAGGIANO tecnico della società SONDRIO CALCIO Camp. Allievi Reg. Gir. C Gara Luciano Manara/Sondrio Calcio del 01/02/2009 Il signor Stefano FAGGIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato sino al 19/03/2009, lamentando che seppure ha protestato all’indirizzo dell’arbitro non ha assunto alcun atteggiamento minaccioso e tanto meno lo avrebbe accusato di parzialità ed incapacità tecnica. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si rileva che il sig. FAGGIANO si è realmente reso responsabile di quanto gli è stato contestato. Comunque, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione e della circostanza che la condotta del sig. FAGGIANO non si è concretizzata in particolari atteggiamenti minacciosi o irriguardosi, appare equo graduare la squalifica inflitta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del tecnico sig. Stefano FAGGIANO a tutto il 19/02/2009, si dispone l’accredito della relativa tassa reclamo a suo favore in quanto già versata.
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