COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S.D. CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Castelfidardo – Trodica, del 17.1.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 108 del 21.1.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S.D. CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Castelfidardo – Trodica, del 17.1.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 108 del 21.1.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al massaggiatore Baleani Davide, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti prima dell’arbitro e poi di un assistente arbitrale. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società G.S.D. Castelfidardo chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato ad appoggiare il suo corpo a quello dell’A. A., senza spintonarlo né procurargli dolore. Gli ufficiali di gara, sentiti a chiarimenti, hanno riferito che il Baleani si avvicinò all’assistente arbitrale n. 1 insultandolo e dandogli un colpo al petto con il suo petto, facendogli fare un passo indietro e procurandogli momentaneo dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il comportamento posto in essere dal tesserato sanzionato, grave soprattutto per il contenuto della gestualità, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla società G.S.D. Castelfidardo, per l’effetto riducendo al 30 giugno 2009 la sanzione della squalifica del massaggiatore Baleani Davide. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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