COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BALDI LORENZO avverso sanzione merito gara Sirolo Numana – Real Metauro, del 1.2.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B”– Com. Uff. n. 116 del 4.02.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BALDI LORENZO avverso sanzione merito gara Sirolo Numana – Real Metauro, del 1.2.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B”– Com. Uff. n. 116 del 4.02.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Baldi Lorenzo, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Sirolo-Numana Calcio, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver calciato un giocatore della squadra avversaria nel mentre lo stesso si trovava in terra. Segnalazione A.A.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Baldi Lorenzo, deducendo l’involontarietà dell’episodio e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della sanzione inflittagli. Sentito a chiarimenti, l’A.A. ha ulteriormente confermato che il Baldi colpì intenzionalmente con un calcio al corpo un avversario che era a terra, mentre il pallone era lontano. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’A.A., udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. Dagli atti ufficiali e dalle successive dichiarazioni dell’A.A. risulta incontestabilmente che nella specie l’incolpato, con il pallone non a distanza di gioco, colpì volontariamente al corpo un avversario che era già a terra. Colpire con un calcio un avversario non in un contrasto di gioco, costituisce un atto del tutto gratuito, ingiustificato ed obiettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario e quindi una condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 19, 4° comma, lettera b) del Codice di giustizia sportiva. In conclusione, va ribadita l’esattezza della decisione impugnata, la quale, pertanto, merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione, che appare equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Baldi Lorenzo ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola, come da specifica disposizione, alla Società di appartenenza del tesserato.
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