COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ARCOBALENO CALCIO avverso sanzioni merito gara Arzilla – Arcobaleno Calcio, del 18.1.2009 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 45 del 21.1.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ARCOBALENO CALCIO avverso sanzioni merito gara Arzilla – Arcobaleno Calcio, del 18.1.2009 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 45 del 21.1.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Grosso Lucio, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Arcobaleno Calcio, lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. A dire della reclamante il Grosso, al momento dell’espulsione, certamente sbagliando, si rivolse all’arbitro con toni sicuramente alterati, ma non minacciosi; togliendosi la maglia e gettandola a terra, ma non verso l’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere espulso il calciatore Grosso per proteste e minacce nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento, lo stesso tesserato si toglieva la maglietta e la gettava a terra davanti a lui, proseguendo nelle proteste e dandogli due piccole spinte. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del calciatore Grosso vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Arcobaleno Calcio, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Grosso Lucio a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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