COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA VALCONCA avverso sanzioni merito gara Valconca – Olympia Macerata Feltria, del 18.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 106 del 20.1.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA VALCONCA avverso sanzioni merito gara Valconca – Olympia Macerata Feltria, del 18.1.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 106 del 20.1.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Balacchi Luca, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Valconca, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi - avvicinato dall’arbitro e non viceversa - non avrebbe in alcun modo colpito il direttore di gara, essendosi limitato ad appoggiargli la testa contro la sua per allontanarlo. Dopo l’espulsione, lo stesso tesserato lasciava mestamente il terreno di gioco senza null’altro. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. La Commissione ritiene che la condotta del Balacchi sia stata gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Valconca, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Balacchi Luca a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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